Art. 7 
 
 
                Deroga al patto di stabilita' interno 
 
  1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20  e
29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attivita', su proposta
dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno  2012,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno
2012, gli obiettivi  del  patto  di  stabilita'  dei  Comuni  di  cui
all'articolo 1, comma 1,  sono  migliorati  in  modo  da  determinare
effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo  complessivo
di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione  Emilia-Romagna
e di euro 5 milioni di euro per i comuni di  ciascuna  delle  regioni
Lombardia  e  Veneto.  Alla  compensazione  dei  conseguenti  effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal  presente  comma,
valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede  mediante
corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.