Art. 8 
 
 
Sospensione  termini  amministrativi,  contributi  previdenziali   ed
                            assistenziali 
 
  1.  In  aggiunta  a  quanto  disposto  dal  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 1° giugno  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  n.  130  del  6  giugno
2012, adottato ai sensi del persistente articolo 9 della legge  2000,
n.  212,  e  successive  modificazioni,  e  fermo  che   la   mancata
effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento  delle  ritenute
effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire
dal 20  maggio  2012  e  fino  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, sono regolarizzati entro il 30  settembre  2012  senza
applicazione di sanzioni e interessi. Sono altresi' sospesi  fino  al
30 settembre 2012: 
    1) i termini relativi  agli  adempimenti  ed  ai  versamenti  dei
contributi  previdenziali   e   assistenziali   e   dei   premi   per
l'assicurazione obbligatoria; 
    2) i versamenti riferiti al diritto annuale di  cui  all'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni; 
    3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo  29
del  D.L.  31  maggio  2010,  n.  78  da  parte  degli  agenti  della
riscossione, nonche' i termini di prescrizione e  decadenza  relativi
all'attivita' degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti
locali e della Regione; 
    4) il versamento dei contributi consortili di  bonifica,  esclusi
quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili  agricoli  ed
extragricoli; 
    5)  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di  rilascio   per   finita
locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo
ovvero ad uso diverso da quello abitativo; 
    6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi  a
immobili distrutti o dichiarati  non  agibili,  di  proprieta'  dello
Stato e degli Enti pubblici,  ovvero  adibiti  ad  uffici  statali  o
pubblici; 
    7) le sanzioni amministrative per le imprese  che  presentano  in
ritardo, purche' entro il 31 dicembre 2012, le domande di  iscrizione
alle camere di commercio,  le  denunce  di  cui  all'articolo  9  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581, il modello  unico  di  dichiarazione  previsto
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonche' la richiesta  di  verifica
periodica degli strumenti di misura ed il  pagamento  della  relativa
tariffa; 
    8) il termine per il pagamento del diritto di  iscrizione  dovuto
all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto  dovuto  alle
province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ; 
    9) il pagamento delle rate  dei  mutui  e  dei  finanziamenti  di
qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni  di  credito  agrario  di
esercizio e di miglioramento e di credito  ordinario,  erogati  dalle
banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti negli  elenchi
di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla  Cassa  depositi  e
prestiti  S.p.a.,  comprensivi  dei  relativi   interessi,   con   la
previsione che  gli  interessi  attivi  relativi  alle  rate  sospese
concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonche'  alla  base
imponibile dell'IRAP,  nell'esercizio  in  cui  sono  incassati.  Gli
eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da  considerarsi
causa di forza  maggiore  ai  sensi  dell'articolo  1218  del  codice
civile, anche ai fini dell'applicazione della  normativa  bancaria  e
delle segnalazioni delle banche alla  Centrale  dei  rischi.  Analoga
sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti  di
locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o  divenuti
inagibili,  anche  parzialmente,  ovvero  beni  immobili  strumentali
all'attivita'    imprenditoriale,    commerciale,    artigianale    o
professionale svolta nei medesimi edifici. 
  2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua  e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal  gas  naturale  distribuiti  a
mezzo di reti canalizzate, la competente  autorita'  di  regolazione,
con  propri  provvedimenti,  introduce  norme  per   la   sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal  20
maggio 2012, dei termini di  pagamento  delle  fatture  emesse  o  da
emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato
a clienti forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei
comuni danneggiati dagli eventi sismici, come  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di  conversione
in legge del presente decreto, l'autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle
fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai  sensi  del  precedente
comma ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore
delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici come
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, individuando anche  le
modalita' per  la  copertura  delle  agevolazioni  stesse  attraverso
specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove  opportuno,  a
strumenti di tipo perequativo. 
  3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite  dal  sisma
del 20 e  del  29  maggio  2012,  purche'  distrutti  od  oggetto  di
ordinanze sindacali di sgombero  in  quanto  inagibili  totalmente  o
parzialmente, non concorrono alla formazione del  reddito  imponibile
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta
sul reddito delle societa',  fino  alla  definitiva  ricostruzione  e
agibilita' dei  fabbricati  medesimi  e  comunque  fino  all'anno  di
imposta 2013.  I  fabbricati  di  cui  al  periodo  precedente  sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni,  fino  alla  definitiva  ricostruzione  e
agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31  dicembre
2014. 
  4.  Sono  inoltre  prorogati  sino  al  30  settembre  2012,  senza
sanzioni,  gli  adempimenti  verso   le   amministrazioni   pubbliche
effettuati o a carico di professionisti, consulenti,  associazioni  e
centri di assistenza fiscale che abbiano sede o  operino  nei  comuni
coinvolti dal sisma,  anche  per  conto  di  aziende  e  clienti  non
operanti nel territorio. 
  5. Sono altresi' sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio
2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni  delle
sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie
e degli  adempimenti  amministrativi,  compresi  quelli  connessi  al
lavoro. 
  6. Gli eventi che hanno colpito i  residenti  dei  Comuni  sono  da
considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218. 
  7. Gli impianti  alimentati  a  fonti  rinnovabili  realizzati  nei
fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio  2012,
distrutti od oggetto di ordinanze sindacali  di  sgombero  in  quanto
inagibili totalmente o  parzialmente,  accedono  alle  incentivazioni
vigenti alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  se
entrano in esercizio entro il 30 giugno 2013. 
  8. Gli adempimenti specifici  delle  imprese  agricole  connessi  a
scadenze di registrazione in  attuazione  di  normative  comunitarie,
statali o regionali in materia  di  identificazione  e  registrazione
degli   animali,   registrazione   e   comunicazione    delle    loro
movimentazioni, registrazioni e comunicazione degli eventi in  stalla
(D.P.R. 317/96, D.M. 31.01.2002 e succ. modificazioni, D.M. 16 maggio
2007),  nonche'  registrazioni  dell'impiego  del  farmaco  (D.  Lgs.
158/2006  e  D.  Lgs.  193/2006)  che  ricadono  nell'arco  temporale
interessato dagli eventi sismici sono differiti al 30 novembre 2012. 
  9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti  al  mese  di
marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti  latte  entro
il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della Legge  n.  119  del
2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012. 
  10. Qualora ricoveri di animali  in  allevamento  siano  dichiarati
inagibili, lo spostamento e stazionamento degli  stessi  in  ricoveri
temporanei e' consentito in deroga alle  disposizioni  dettate  dalla
direttiva 2008/120/CE. 
  11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi
assunti a seguito della presentazione delle domande  di  aiuto  e  di
pagamento connesse al  Regolamento  CE  73/2009  ed  all'Asse  2  del
Programma Sviluppo  Rurale,  gli  agricoltori  ricadenti  nei  Comuni
interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75 del  Reg.
CE 1122/2009 - possono mantenere il  diritto  all'aiuto  anche  nelle
ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti. 
  12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli
agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non
abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti  in
applicazione delle misure Programma  Sviluppo  Rurale,  le  Autorita'
competenti rinunceranno al recupero totale  o  parziale  degli  aiuti
erogati su investimenti realizzati. 
  13.  In  relazione  a  quanto  stabilito  nei  punti  11  e  12  la
comunicazione  all'autorita'  competente,  prevista  dai  sopracitati
articoli, e' sostituita dal riconoscimento in via  amministrativa  da
parte dell'autorita' preposta della sussistenza  di  cause  di  forza
maggiore.  In  caso  di   rilevate   inadempienze   l'Amministrazione
competente attivera' d'ufficio l'accertamento del nesso di causalita'
tra l'evento calamitoso e l'inadempimento. 
  14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31  dicembre
2012 l'attivita' di somministrazione pasti e  bevande  in  deroga  ai
limiti previsti all'articolo 6 della Legge Regionale  Emilia  Romagna
n. 4 del 31 marzo 2009. 
  15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai  comuni
colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012  e  successivi,
nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna,  per
consentire  l'impegno  degli   apparati   tecnici   delle   strutture
competenti in materia sismica nell'attivita' di rilevamento dei danni
e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non
trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio  lavori,
l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del DPR n.
380 del 2001,  trovando  generale  applicazione  il  procedimento  di
deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.