Art. 9 
 
 
             Differimento di termini per gli enti locali 
 
  1. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  puo'  essere  disposto  il
differimento dei termini per: 
    1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012; 
    2) il conto annuale del personale.