Art. 5. 
 
         Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi  dall'1  gennaio
2013, di un punto della percentuale di  aggio  sulle  somme  riscosse
dalle societa' agenti del servizio nazionale  della  riscossione,  le
eventuali maggiori risorse rispetto a quanto  considerato  nei  saldi
tendenziali di finanza  pubblica,  correlate  anche  al  processo  di
ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e  di
riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A.,  da
accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  da
emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono  destinate  alla  riduzione,
fino a un massimo  di  ulteriori  quattro  punti  percentuali,  dello
stesso aggio. Il citato decreto stabilisce,  altresi',  le  modalita'
con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. e', comunque,  assicurato  il
rimborso  dei  costi  fissi  di  gestione  risultanti  dal   bilancio
certificato. 
  2.  A  decorrere  dall'anno  2013,  le  amministrazioni   pubbliche
inserite   nel   conto   economico   consolidato    della    pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa  (Consob),  e  le
societa'  dalle  stesse  amministrazioni  controllate   non   possono
effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento  della  spesa
sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di  buoni  taxi;
il predetto limite puo' essere  derogato,  per  il  solo  anno  2013,
esclusivamente per effetto di contratti pluriennali gia'  in  essere.
La predetta disposizione non si applica alle  autovetture  utilizzate
dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  o   per   i   servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero
per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa  della
difesa. I contratti di locazione o noleggio in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto possono essere  ceduti,  anche
senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il
trasferimento delle relative risorse finanziarie sino  alla  scadenza
del contratto. Sono revocate  le  gare  espletate  da  Consip  s.p.a.
nell'anno 2012 per la prestazione del servizio di  noleggio  a  lungo
termine di autoveicoli senza conducente, nonche' per la fornitura  in
acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc per
le Pubbliche Amministrazioni. 
  3. Fermi restando i limiti di cui al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di
servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo  e'  concesso
per le sole esigenze di servizio del titolare. 
  4. La violazione delle disposizioni di  cui  ai  commi  2  e  3  e'
valutabile   ai   fini   della   responsabilita'   amministrativa   e
disciplinare dei dirigenti. 
  5. Al fine di garantire flessibilita' e razionalita' nella gestione
delle risorse, in conseguenza della  riduzione  del  parco  auto,  il
personale gia' adibito a mansioni  di  autista  o  di  supporto  alla
gestione del parco auto, ove appartenente ad  altre  amministrazioni,
e'  restituito  con  decorrenza  immediata  alle  amministrazioni  di
appartenenza. Il restante personale e' conseguentemente  assegnato  a
mansioni differenti, con assegnazione  di  un  profilo  professionale
coerente con le nuove mansioni, ferma restando  l'area  professionale
di  appartenenza  ed  il  trattamento   economico   fondamentale   in
godimento. 
  6. Le disposizioni del  presente  articolo  costituiscono  principi
fondamentali  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  ai   sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 
  7. A decorrere dal 1°  ottobre  2012  il  valore  dei  buoni  pasto
attribuiti al  personale,  anche  di  qualifica  dirigenziale,  delle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,
della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  nonche'   le   autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le  societa'  e
la borsa (Consob) non puo' superare il valore nominale di 7,00  euro.
Eventuali  disposizioni  normative  e  contrattuali  piu'  favorevoli
cessano di avere applicazione a  decorrere  dal  1  ottobre  2012.  I
contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per
l'approvvigionamento dei buoni pasto  attribuiti  al  personale  sono
adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone
la  durata  e  fermo  restando  l'importo  contrattuale   complessivo
previsto. A decorrere dalla  medesima  data  e'  fatto  obbligo  alle
universita' statali di riconoscere il buono pasto  esclusivamente  al
personale contrattualizzato. I risparmi  derivanti  dall'applicazione
del presente articolo  costituiscono  economie  di  bilancio  per  le
amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti  diversi  dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio.  Tali
somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi  per  la
contrattazione integrativa. 
  8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al  personale,  anche
di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni  pubbliche  inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
nonche'  le  autorita'  indipendenti  ivi  inclusa   la   Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente
fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno
luogo in nessun caso alla  corresponsione  di  trattamenti  economici
sostitutivi. La presente disposizione si applica  anche  in  caso  di
cessazione  del  rapporto  di  lavoro  per   mobilita',   dimissioni,
risoluzione, pensionamento  e  raggiungimento  del  limite  di  eta'.
Eventuali  disposizioni  normative  e  contrattuali  piu'  favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore  del
presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre  a
comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di
responsabilita'  disciplinare  ed  amministrativa  per  il  dirigente
responsabile. 
  9.  E'  fatto  divieto  alle  pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del  2011,
nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel  conto  economico
consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' le autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le  societa'  e
la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, gia' appartenenti ai ruoli  delle  stesse  e  collocati  in
quiescenza,  che  abbiano  svolto,  nel  corso  dell'ultimo  anno  di
servizio, funzioni e attivita' corrispondenti a quelle oggetto  dello
stesso incarico di studio e di consulenza. 
  10. All'articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria,  convertito
con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: 
    "Al  fine  di  razionalizzare  i  servizi  di   pagamento   delle
retribuzioni di  cui  all'articolo  1,  comma  447,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 197,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, nonche' determinare  conseguenti  risparmi  di
spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal  1°  ottobre  2012,  stipulano
convenzioni  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi per la fruizione dei servizi di cui al presente comma, ovvero
utilizzano i parametri di qualita' e di prezzo previsti  nel  decreto
di cui al periodo successivo per l'acquisizione dei medesimi  servizi
sul mercato di riferimento. La comparazione avviene  con  riferimento
ai costi di produzione dei servizi, diretti e indiretti,  interni  ed
esterni sostenuti dalle pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 446, della legge  27  dicembre
2006, n. 296  sono  tenute  all'utilizzo  dei  servizi  previsti  nel
decreto  di  cui  al  periodo  precedente,  senza  il  pagamento  del
contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma
6.";. 
    b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: 
    " 9-bis: I  contratti  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
recante disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria,
convertito con modificazioni nella legge  15  luglio  2011,  n.  111,
aventi a oggetto i servizi di pagamento  degli  stipendi  di  cui  al
decreto previsto al comma 9, in essere alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono rinegoziati,  con  un  abbattimento
del costo del servizio non inferiore del 15 per cento. 
    9-ter: Il  commissario  straordinario  per  la  razionalizzazione
della spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti  per
la razionalizzazione  della  spesa  pubblica,  individua  le  regioni
assoggettate al piano di rientro previsto all'articolo 2, commi 77  e
78 della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  che,  unitamente  alle
strutture sanitarie regionali, sono tenute  a  utilizzare  i  servizi
pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al  comma  9.  Il
commissario definisce i  tempi  e  le  modalita'  di  migrazione  dei
servizi." 
  11. Nelle more dei rinnovi  contrattuali  di  cui  all'articolo  6,
comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141,  con  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   previo   parere   della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e  l'integrita'  delle
amministrazioni  pubbliche,  sono  individuati  i  criteri   per   la
valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici,  nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto  legislativo
29 ottobre 2009, n. 150. I criteri stabiliti con il predetto  decreto
non si  applicano  alle  amministrazioni  che  sono  gia'  dotate  di
strumenti  per  la  valutazione  organizzativa  ed  individuale   dei
dipendenti. 
  12. Dopo il comma 3 dell'articolo4 della legge 4 marzo 2009, n. 15,
e' inserito il seguente: 
    "3-bis. A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, tutti gli stanziamenti  autorizzati  ai  sensi
del comma 3 sono destinati, nei  limiti  delle  risorse  iscritte  in
bilancio a legislazione vigente, alla copertura degli oneri  relativi
al funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza
e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi  compresi
i compensi per i componenti della Commissione medesima". 
  13. L'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e' abrogato 
  14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6,  comma  3,  del
decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle
autorita' portuali  le  riduzioni  ivi  disposte  sono  ulteriormente
aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1°  gennaio  2013  nei
confronti dei presidenti, dei comitati portuali  e  dei  collegi  dei
revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero  delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   in   possesso   di   specifica
professionalita'.