Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
  a) stabilimento, l'unita' produttiva; 
  b) impresa di dimensioni comunitarie, un'impresa che impiega almeno
1.000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato
membro in almeno due Stati membri; 
  c)  gruppo  di  imprese,  un  gruppo  costituito  da  una   impresa
controllante e dalle imprese da questa controllate; 
  d) gruppo di  imprese  di  dimensioni  comunitarie,  un  gruppo  di
imprese che soddisfa le condizioni seguenti: 
  1) il gruppo impiega almeno 1.000 lavoratori negli Stati membri; 
  2) almeno due  imprese  del  gruppo  si  trovano  in  Stati  membri
diversi; 
  3) almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 150  lavoratori
in uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppo impiega  non
meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro; 
  e) rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti  dei  lavoratori
ai sensi delle leggi e degli accordi collettivi vigenti; 
  f)  direzione  centrale,  la  direzione  centrale  dell'impresa  di
dimensioni comunitarie o,  nel  caso  di  un  gruppo  di  imprese  di
dimensioni comunitarie, dell'impresa controllante o il dirigente cui,
in entrambi i casi, siano state delegate, a norma dell'articolo 4, le
relative attribuzioni e competenze; 
  g) informazione, la trasmissione di dati da  parte  del  datore  di
lavoro ai rappresentanti  dei  lavoratori  per  consentire  a  questi
ultimi  di  prendere  conoscenza  della  questione  trattata   e   di
esaminarla. L'informazione avviene nei tempi, secondo modalita' e con
un  contenuto  appropriati  che  consentano  ai  rappresentanti   dei
lavoratori di procedere a una valutazione approfondita dell'eventuale
impatto e di preparare, se del caso, la  consultazione  con  l'organo
competente dell'impresa di dimensioni comunitarie  o  del  gruppo  di
imprese di dimensioni comunitarie; 
  h) consultazione, l'instaurazione di un dialogo  e  lo  scambio  di
opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione  centrale
o qualsiasi altro livello di direzione piu' appropriato,  nei  tempi,
secondo modalita' e con contenuti che  consentano  ai  rappresentanti
dei lavoratori, sulla base delle informazioni da  essi  ricevute,  di
esprimere, entro un termine ragionevole, un  parere  in  merito  alle
misure proposte alle  quali  la  consultazione  si  riferisce,  ferme
restando le responsabilita' della direzione, che puo'  essere  tenuto
in considerazione all'interno dell'impresa di dimensioni  comunitarie
o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie; 
  i) comitato aziendale europeo, il comitato istituito  conformemente
all'articolo 1, comma 2, all'articolo 9, comma 2, lettera b), e comma
6, o alle disposizioni dell'articolo 16, e costituito  da  dipendenti
dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera a), onde attuare l'informazione e la
consultazione dei lavoratori; 
  l) delegazione speciale di negoziazione, la  delegazione  istituita
conformemente all'articolo 6, per negoziare con la direzione centrale
l'istituzione di un Cae ovvero di una procedura per l'informazione  e
consultazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 1, comma 2. 
  2. Ai fini del presente decreto, le soglie minime prescritte per il
computo dei dipendenti si basano sul numero medio  ponderato  mensile
di lavoratori impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori  a  tempo
parziale sono computati  proporzionalmente  all'attivita'  svolta  ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo  25  febbraio
2000, n. 61, come modificato  dal  decreto  legislativo  26  febbraio
2001, n. 100. Sono esclusi dal computo i  lavoratori  in  prova  e  a
domicilio. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo del comma  1,  dell'art.  6,  comma  1,  del
          decreto legislativo 25 febbraio  2000,  n.  61  (Attuazione
          della direttiva 97/81/CE  relativa  all'accordo-quadro  sul
          lavoro a tempo parziale concluso  dall'UNICE,  dal  CEEP  e
          dalla CES), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  20  marzo
          2000, n. 66, cosi' recita: 
              «Art. 6 (Criteri di  computo  dei  lavoratori  a  tempo
          parziale).  -  1.  In  tutte  le  ipotesi   in   cui,   per
          disposizione di legge o di contratto collettivo,  si  renda
          necessario l'accertamento della consistenza  dell'organico,
          i lavoratori a tempo parziale sono computati nel  complesso
          del  numero  dei  lavoratori  dipendenti   in   proporzione
          all'orario svolto, rapportato al  tempo  pieno  cosi'  come
          definito ai  sensi  dell'art.  1;  ai  fini  di  cui  sopra
          l'arrotondamento opera per le frazioni di orario  eccedenti
          la  somma  degli  orari  individuati   a   tempo   parziale
          corrispondente a unita' intere di orario a tempo pieno. 
              2. (Omissis).». 
              - Il decreto  legislativo  26  febbraio  2001,  n.  100
          (Disposizioni  integrative   e   correttive   del   decreto
          legislativo 25 febbraio 2000,  n.  61,  recante  attuazione
          della direttiva 97/81/CE  relativa  all'accordo-quadro  sul
          lavoro a tempo parziale concluso  dall'UNICE,  dal  CEEP  e
          dalla CES) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5  aprile
          2001, n. 80.