Art. 3 
 
 
          Definizione della nozione di impresa controllante 
 
  1. Ai soli fini  del  presente  decreto  si  intende  per  «impresa
controllante» un'impresa che puo' esercitare  un'influenza  dominante
su un'altra impresa, denominata «impresa controllata». 
  2. Si presume la possibilita' di esercitare un'influenza dominante,
salvo prova contraria, se un'impresa  direttamente  o  indirettamente
nei confronti di un'altra impresa: 
  a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa; 
  b)  dispone  della  maggioranza   dei   voti   in   rapporto   alle
partecipazioni al capitale dell'impresa; 
oppure 
    c) puo' nominare piu' della meta' dei  membri  del  consiglio  di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa. 
  3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i diritti di  voto  e  di
nomina dell'impresa controllante comprendono i diritti  di  qualsiasi
altra impresa controllata, nonche' delle persone  o  degli  enti  che
agiscono a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o  di
un'altra impresa controllata. 
  4. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2,  un'impresa  non  e'
considerata «impresa controllante» rispetto a un'altra impresa di cui
possiede pacchetti azionari nei seguenti casi: 
  a) quando un soggetto che svolge attivita' bancaria, assicurativa o
finanziaria in modo professionale, compresa la negoziazione di valori
mobiliari per conto proprio o di terzi,  detiene  temporaneamente,  a
qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di  un'impresa,  purche'
non eserciti i diritti di voto inerenti alle  partecipazioni  stesse,
ovvero purche' eserciti i predetti diritti soltanto per  favorire  la
vendita delle partecipazioni stesse, dell'impresa nel suo complesso o
delle sue attivita', di suoi rami, o di elementi del suo  patrimonio.
La vendita deve avvenire entro un anno dalla data della registrazione
della partecipazione sul libro dei soci  della  societa'  in  cui  ha
acquisito una partecipazione o entro un  periodo  maggiore  stabilito
dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  o  da  altre  autorita'
competenti; 
  b) quando una societa' di  partecipazione  finanziaria  acquisisce,
direttamente  o  indirettamente,  il  controllo  di  un'impresa,  sia
tramite  acquisto  di  partecipazioni  del  capitale,   sia   tramite
qualsiasi altro mezzo,  purche'  i  diritti  di  voto  inerenti  alle
partecipazioni detenute siano esercitati, tramite la nomina di membri
del consiglio di amministrazione  e  del  collegio  sindacale,  o  di
organi equivalenti, dell'impresa di cui essa detiene  partecipazioni,
unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti. Ai
fini  della  presente  lettera,  per   societa'   di   partecipazione
finanziaria si intendono le  societa'  la  cui  attivita'  prevalente
consiste  nell'acquisizione  di  partecipazioni  in  altre   imprese,
nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni. 
  5. La presunzione dell'esercizio dell'influenza dominante non opera
nei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali. 
  6. Per determinare se un'impresa sia un'«impresa controllante»,  si
applica la legislazione dello Stato  membro  in  cui  e'  situata  la
direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate, ai  sensi
dell'articolo 4, le relative attribuzioni e competenze. Nel  caso  in
cui la direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate, ai
sensi dell'articolo 4, le  relative  attribuzioni  e  competenze  non
siano situati nel territorio di  uno  Stato  membro,  si  applica  la
legislazione dello Stato membro nel  cui  territorio  e'  situato  il
rappresentante dell'impresa o, in  assenza  di  tale  rappresentante,
dello Stato  membro  nel  cui  territorio  e'  situata  la  direzione
centrale dell'impresa del gruppo che impiega  il  maggior  numero  di
lavoratori. 
  7. Qualora in caso di  conflitto  di  leggi  nell'applicazione  dei
criteri di cui al comma 2, due o piu' imprese di un gruppo rispondano
a uno o piu' dei criteri di cui al predetto comma  2,  l'impresa  che
soddisfa il criterio fissato alla lettera c) del medesimo  comma,  e'
considerata impresa controllante, salvo prova  che  un'altra  impresa
possa esercitare un'influenza dominante.