Art. 3 Definizione della nozione di impresa controllante 1. Ai soli fini del presente decreto si intende per «impresa controllante» un'impresa che puo' esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa, denominata «impresa controllata». 2. Si presume la possibilita' di esercitare un'influenza dominante, salvo prova contraria, se un'impresa direttamente o indirettamente nei confronti di un'altra impresa: a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dall'impresa; b) dispone della maggioranza dei voti in rapporto alle partecipazioni al capitale dell'impresa; oppure c) puo' nominare piu' della meta' dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i diritti di voto e di nomina dell'impresa controllante comprendono i diritti di qualsiasi altra impresa controllata, nonche' delle persone o degli enti che agiscono a nome proprio, ma per conto dell'impresa controllante o di un'altra impresa controllata. 4. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, un'impresa non e' considerata «impresa controllante» rispetto a un'altra impresa di cui possiede pacchetti azionari nei seguenti casi: a) quando un soggetto che svolge attivita' bancaria, assicurativa o finanziaria in modo professionale, compresa la negoziazione di valori mobiliari per conto proprio o di terzi, detiene temporaneamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di un'impresa, purche' non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse, ovvero purche' eserciti i predetti diritti soltanto per favorire la vendita delle partecipazioni stesse, dell'impresa nel suo complesso o delle sue attivita', di suoi rami, o di elementi del suo patrimonio. La vendita deve avvenire entro un anno dalla data della registrazione della partecipazione sul libro dei soci della societa' in cui ha acquisito una partecipazione o entro un periodo maggiore stabilito dal Ministro dell'economia e delle finanze o da altre autorita' competenti; b) quando una societa' di partecipazione finanziaria acquisisce, direttamente o indirettamente, il controllo di un'impresa, sia tramite acquisto di partecipazioni del capitale, sia tramite qualsiasi altro mezzo, purche' i diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute siano esercitati, tramite la nomina di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o di organi equivalenti, dell'impresa di cui essa detiene partecipazioni, unicamente per salvaguardare il pieno valore di tali investimenti. Ai fini della presente lettera, per societa' di partecipazione finanziaria si intendono le societa' la cui attivita' prevalente consiste nell'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni. 5. La presunzione dell'esercizio dell'influenza dominante non opera nei confronti dei soggetti sottoposti alle procedure concorsuali. 6. Per determinare se un'impresa sia un'«impresa controllante», si applica la legislazione dello Stato membro in cui e' situata la direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate, ai sensi dell'articolo 4, le relative attribuzioni e competenze. Nel caso in cui la direzione centrale o il dirigente cui siano state delegate, ai sensi dell'articolo 4, le relative attribuzioni e competenze non siano situati nel territorio di uno Stato membro, si applica la legislazione dello Stato membro nel cui territorio e' situato il rappresentante dell'impresa o, in assenza di tale rappresentante, dello Stato membro nel cui territorio e' situata la direzione centrale dell'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori. 7. Qualora in caso di conflitto di leggi nell'applicazione dei criteri di cui al comma 2, due o piu' imprese di un gruppo rispondano a uno o piu' dei criteri di cui al predetto comma 2, l'impresa che soddisfa il criterio fissato alla lettera c) del medesimo comma, e' considerata impresa controllante, salvo prova che un'altra impresa possa esercitare un'influenza dominante.