Art. 2 
 
 
          Accesso ed esercizio dell'attivita' professionale 
 
  1. Ferma la disciplina  dell'esame  di  Stato,  quale  prevista  in
attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione,  e
salvo  quanto  previsto  dal  presente   articolo,   l'accesso   alle
professioni regolamentate e' libero. Sono  vietate  limitazioni  alle
iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate  su  espresse
previsioni inerenti  al  possesso  o  al  riconoscimento  dei  titoli
previsti dalla legge per la qualifica  e  l'esercizio  professionale,
ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o
ad altri motivi imperativi di interesse generale. 
  2. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia
e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di
albi  speciali,  legittimanti   specifici   esercizi   dell'attivita'
professionale, fondati su  specializzazioni  ovvero  titoli  o  esami
ulteriori, e' ammessa solo su previsione espressa di legge. 
  3.  Non  sono  ammesse  limitazioni,  in  qualsiasi  forma,   anche
attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a
esercitare la professione, con attivita' anche abituale e prevalente,
su tutto o parte del territorio dello Stato, salve  deroghe  espresse
fondate su ragioni di  pubblico  interesse,  quale  la  tutela  della
salute.   E'   fatta   salva   l'applicazione   delle    disposizioni
sull'esercizio delle funzioni notarili. 
  4. Sono in ogni caso  vietate  limitazioni  discriminatorie,  anche
indirette, all'accesso e  all'esercizio  della  professione,  fondate
sulla  nazionalita'  del   professionista   o   sulla   sede   legale
dell'associazione professionale o della societa' tra professionisti.