Art. 3 
 
 
                        Albo unico nazionale 
 
  1.  Gli  albi  territoriali  relativi  alle   singole   professioni
regolamentate, tenuti  dai  rispettivi  consigli  dell'ordine  o  del
collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli
iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti  disciplinari  adottati
nei loro confronti. 
  2. L'insieme degli albi  territoriali  di  ogni  professione  forma
l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale
competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per  via
telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni  rilevanti  ai
fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.