Art. 5 
 
 
                      Obbligo di assicurazione 
 
  1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di
convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli  enti
previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione  per  i  danni
derivanti al  cliente  dall'esercizio  dell'attivita'  professionale,
comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti  dal
cliente stesso. Il professionista deve rendere noti  al  cliente,  al
momento dell'assunzione  dell'incarico,  gli  estremi  della  polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. 
  2. La violazione della disposizione di cui al comma  1  costituisce
illecito disciplinare. 
  3.  Al  fine  di  consentire  la  negoziazione  delle   convenzioni
collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione  di  cui  al
presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata
in vigore del presente decreto.