Art. 6 
 
 
                       Tirocinio per l'accesso 
 
  1. Il tirocinio professionale  e'  obbligatorio  ove  previsto  dai
singoli  ordinamenti  professionali,  e  ha  una  durata  massima  di
diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle  professioni  sanitarie
prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27.  Il  tirocinio
consiste nell'addestramento,  a  contenuto  teorico  e  pratico,  del
praticante, ed e' finalizzato a conseguire  le  capacita'  necessarie
per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione. 
  2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio  territoriale  e'
tenuto  il  registro  dei  praticanti,  l'iscrizione  al   quale   e'
condizione per lo svolgimento del tirocinio  professionale.  Ai  fini
dell'iscrizione nel registro  dei  praticanti  e'  necessario,  salva
l'ipotesi di cui al comma 4,  secondo  periodo,  aver  conseguito  la
laurea o il diverso titolo di istruzione  previsti  dalla  legge  per
l'accesso alla professione regolamentata,  ferme  restando  le  altre
disposizioni previste dall'ordinamento universitario. 
  3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque  anni  di
anzianita' di iscrizione all'albo, e' tenuto  ad  assicurare  che  il
tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalita' e non  puo'
assumere la funzione per piu' di tre  praticanti  contemporaneamente,
salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente  consiglio
territoriale  sulla   base   di   criteri   concernenti   l'attivita'
professionale  del  richiedente  e  l'organizzazione  della   stessa,
stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine  o  del
collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante. 
  4. Il tirocinio puo' essere svolto, in misura non superiore  a  sei
mesi,  presso  enti  o  professionisti  di  altri  Paesi  con  titolo
equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio
puo' essere altresi' svolto per i primi  sei  mesi,  in  presenza  di
specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o
collegio, il ministro dell'istruzione, universita' e  ricerca,  e  il
ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno  del  corso  di
studio per il  conseguimento  della  laurea  necessaria.  I  consigli
territoriali e le universita' pubbliche e private  possono  stipulare
convenzioni, conformi a quella di  cui  al  periodo  precedente,  per
regolare i reciproci  rapporti.  Possono  essere  stipulate  analoghe
convenzioni tra i consigli nazionali degli  ordini  o  collegi  e  il
ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo
svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito
del corso di  laurea.  Resta  ferma  l'esclusione  delle  professioni
sanitarie prevista dall'articolo 9, comma  6,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 
  5. Il tirocinio puo' essere  svolto  in  costanza  di  rapporto  di
pubblico impiego ovvero di rapporto di  lavoro  subordinato  privato,
purche' le relative discipline prevedano modalita' e orari di  lavoro
idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul  rispetto  di  tale
disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio. 
  6. Il tirocinio  professionale  non  determina  l'instaurazione  di
rapporto  di  lavoro  subordinato  anche  occasionale,  fermo  quanto
disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
marzo 2012, n. 27. 
  7.  L'interruzione  del  tirocinio  per  oltre  tre   mesi,   senza
giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di
quello previamente svolto. Quando  ricorre  un  giustificato  motivo,
l'interruzione del tirocinio puo' avere una durata  massima  di  nove
mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto. 
  8. I praticanti osservano gli stessi doveri e  norme  deontologiche
dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare. 
  9.  Il  tirocinio,  oltre  che  nella  pratica  svolta  presso   un
professionista,  puo'  consistere  altresi'   nella   frequenza   con
profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi
di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I  corsi
di formazione possono essere organizzati  anche  da  associazioni  di
iscritti agli albi e da  altri  soggetti,  autorizzati  dai  consigli
nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda  di
autorizzazione di cui al periodo  precedente,  i  consigli  nazionali
trasmettono motivata proposta di delibera al  ministro  vigilante  al
fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. 
  10. Il consiglio nazionale dell'ordine o  collegio  disciplina  con
regolamento, da  emanarsi,  previo  parere  favorevole  del  ministro
vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: 
  a) le modalita' e le condizioni  per  l'istituzione  dei  corsi  di
formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la liberta'  e  il
pluralismo   dell'offerta   formativa   e   della   relativa   scelta
individuale; 
  b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione; 
  c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo  un  carico
didattico non inferiore a duecento ore; 
  d) le modalita' e le condizioni  per  la  frequenza  dei  corsi  di
formazione da parte del praticante nonche' quelle  per  le  verifiche
intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta
da  professionisti  e  docenti  universitari,  in  pari   numero,   e
presieduta  da  un  docente  universitario,  in  modo  da   garantire
omogeneita'  di  giudizio  su  tutto  il  territorio  nazionale.   Ai
componenti  della  commissione  non   sono   riconosciuti   compensi,
indennita' o gettoni di presenza. 
  11. Il ministro vigilante,  previa  verifica,  su  indicazione  del
consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneita' dei  corsi
organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la
data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma
e' applicabile al tirocinio. 
  12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale e' compiuto
il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il  certificato  perde
efficacia  decorsi  cinque  anni  senza  che  segua  il   superamento
dell'esame di Stato quando  previsto.  Quando  il  certificato  perde
efficacia  il  competente  consiglio   territoriale   provvede   alla
cancellazione del soggetto dal registro  dei  praticanti  di  cui  al
comma 2. 
  13. Le  regioni,  nell'ambito  delle  potesta'  a  esse  attribuite
dall'articolo   117   della   Costituzione,   possono    disciplinare
l'attribuzione di fondi per  l'organizzazione  di  scuole,  corsi  ed
eventi di tirocinio professionale. 
  14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai  tirocini
iniziati dal giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, fermo quanto gia' previsto dall'articolo  9,  comma
6,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.