Art. 7 
 
 
                         Formazione continua 
 
  1. Al fine di garantire la qualita' ed efficienza della prestazione
professionale,   nel   migliore   interesse   dell'utente   e   della
collettivita',  e   per   conseguire   l'obiettivo   dello   sviluppo
professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo
e  costante  aggiornamento  della  propria  competenza  professionale
secondo  quanto  previsto  dal  presente  articolo.   La   violazione
dell'obbligo  di  cui  al  periodo  precedente  costituisce  illecito
disciplinare. 
  2. I corsi di formazione possono essere organizzati,  ai  fini  del
comma 1, oltre che da ordini e  collegi,  anche  da  associazioni  di
iscritti agli albi e da  altri  soggetti,  autorizzati  dai  consigli
nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda  di
autorizzazione di cui al periodo  precedente,  i  consigli  nazionali
trasmettono motivata proposta di delibera al  ministro  vigilante  al
fine di acquisire il parere vincolante dello stesso. 
  3. Il consiglio nazionale dell'ordine  o  collegio  disciplina  con
regolamento, da  emanarsi,  previo  parere  favorevole  del  ministro
vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto: 
  a) le modalita' e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo  di
aggiornamento  da  parte  degli  iscritti  e  per   la   gestione   e
l'organizzazione dell'attivita' di aggiornamento a cura degli  ordini
o  collegi  territoriali,  delle  associazioni  professionali  e  dei
soggetti autorizzati; 
  b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il  territorio  nazionale,
dei corsi di aggiornamento; 
  c) il valore del credito formativo professionale  quale  unita'  di
misura della formazione continua. 
  4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le
universita' possono essere stabilite regole comuni di  riconoscimento
reciproco dei crediti formativi  professionali  e  universitari.  Con
appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo  parere  favorevole
dei ministri vigilanti,  i  consigli  nazionali  possono  individuare
crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro
valore. 
  5. L'attivita' di formazione,  quando  e'  svolta  dagli  ordini  e
collegi, puo' realizzarsi anche in  cooperazione  o  convenzione  con
altri soggetti. 
  6.  Le  regioni,  nell'ambito  delle  potesta'  a  esse  attribuite
dall'articolo   117   della   Costituzione,   possono    disciplinare
l'attribuzione di fondi per  l'organizzazione  di  scuole,  corsi  ed
eventi di formazione professionale. 
  7. Resta ferma la normativa  vigente  sull'educazione  continua  in
medicina (ECM). 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'art. 117 della  Costituzione,  vedi
          nelle note all'art. 6.