Art. 8 
 
 
Disposizioni  sul   procedimento   disciplinare   delle   professioni
              regolamentate diverse da quelle sanitarie 
 
  1. Presso i  consigli  dell'ordine  o  collegio  territoriali  sono
istituiti consigli di disciplina territoriali  cui  sono  affidati  i
compiti  di  istruzione  e  decisione  delle  questioni  disciplinari
riguardanti gli iscritti all'albo. 
  2. I consigli di disciplina territoriali di cui  al  comma  1  sono
composti da un numero di consiglieri pari a  quello  dei  consiglieri
che, secondo i vigenti ordinamenti professionali,  svolgono  funzioni
disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali  presso
cui  sono  istituiti.  I  collegi  di  disciplina,  nei  consigli  di
disciplina territoriali con piu' di  tre  componenti,  sono  comunque
composti da tre consiglieri e  sono  presieduti  dal  componente  con
maggiore  anzianita'  d'iscrizione  all'albo  o,  quando   vi   siano
componenti  non  iscritti  all'albo,  dal  componente  con   maggiore
anzianita' anagrafica. 
  3.  Ferma  l'incompatibilita'  tra   la   carica   di   consigliere
dell'ordine o collegio territoriale e la carica  di  consigliere  del
corrispondente consiglio di disciplina  territoriale,  i  consiglieri
componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati  dal
presidente del tribunale  nel  cui  circondario  hanno  sede,  tra  i
soggetti  indicati  in  un  elenco   di   nominativi   proposti   dai
corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco  di  cui  al
periodo che precede e' composto da un numero di  nominativi  pari  al
doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale  e'
chiamato a designare. I criteri in base ai  quali  e'  effettuata  la
proposta dei consigli dell'ordine o collegio  e  la  designazione  da
parte del presidente del tribunale, sono individuati con  regolamento
adottato, entro novanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente
decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere
vincolante del ministro vigilante. 
  4.  Le  funzioni  di  presidente  del   consiglio   di   disciplina
territoriale sono  svolte  dal  componente  con  maggiore  anzianita'
d'iscrizione all'albo o, quando  vi  siano  componenti  non  iscritti
all'albo, dal  componente  con  maggiore  anzianita'  anagrafica.  Le
funzioni  di  segretario  sono  svolte  dal  componente  con   minore
anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi  siano  componenti  non
iscritti all'albo, dal componente con minore anzianita' anagrafica. 
  5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti  meno
a  causa  di  decesso,  dimissioni  o  altra  ragione,  si   provvede
applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili. 
  6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica  per  il
medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale. 
  7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che  decidono
in via amministrativa sulle questioni  disciplinari,  sono  istituiti
consigli di disciplina nazionali  cui  sono  affidati  i  compiti  di
istruzione e decisione delle questioni  disciplinari  assegnate  alla
competenza dei medesimi consigli nazionali  anche  secondo  le  norme
antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto. 
  8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio  che
esercitano funzioni  disciplinari  non  possono  esercitare  funzioni
amministrative. Per la ripartizione delle  funzioni  disciplinari  ed
amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto  disposto
al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine  o  collegio
adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata  in
vigore del presente decreto, previo parere  favorevole  del  ministro
vigilante. 
  9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina  nazionale
di cui ai commi 7  e  8  sono  svolte  dal  componente  con  maggiore
anzianita' d'iscrizione all'albo.  Le  funzioni  di  segretario  sono
svolte dal componente con minore anzianita' d'iscrizione all'albo. 
  10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e
nazionali di  cui  ai  commi  precedenti,  le  funzioni  disciplinari
restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti. 
  11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di  procedimento
disciplinare delle professioni  regolamentate,  e  i  riferimenti  ai
consigli dell'ordine o collegio  si  intendono  riferiti,  in  quanto
applicabili, ai consigli di disciplina. 
  12. Il ministro vigilante puo' procedere  al  commissariamento  dei
consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e  ripetuti
atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui  non  sono
in  grado  di  funzionare  regolarmente.  Il   commissario   nominato
provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario
ad assicurare lo  svolgimento  delle  funzioni  dell'organo  fino  al
successivo mandato, con facolta'  di  nomina  di  componenti  che  lo
coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette. 
  13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina
vigente. 
  14. Restano altresi'  ferme  le  disposizioni  vigenti  in  materia
disciplinare concernenti la professione di notaio.