IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo,  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 2012, n. 27; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con
osservazioni,  espresso  dalla  Sezione  consultiva  per   gli   atti
normativi nell'adunanza del 5 luglio 2012; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
in data 16 luglio 2012; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Ambito di applicazione e regole generali 
 
  1. L'organo giurisdizionale che  deve  liquidare  il  compenso  dei
professionisti di cui ai capi che  seguono  applica,  in  difetto  di
accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le  disposizioni
del presente decreto. L'organo giurisdizionale puo' sempre  applicare
analogicamente le disposizioni  del  presente  decreto  ai  casi  non
espressamente regolati dallo stesso. 
  2. Nei compensi non sono comprese le spese  da  rimborsare  secondo
qualsiasi modalita', compresa quella concordata in modo  forfettario.
Non sono altresi' compresi oneri  e  contributi  dovuti  a  qualsiasi
titolo. I costi degli ausiliari incaricati  dal  professionista  sono
ricompresi tra le spese dello stesso. 
  3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo  per  la
prestazione  professionale,  incluse  le  attivita'  accessorie  alla
stessa. 
  4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e' unico ma l'organo
giurisdizionale puo' aumentarlo fino  al  doppio.  Quando  l'incarico
professionale e' conferito a  una  societa'  tra  professionisti,  si
applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la  stessa
prestazione eseguita da piu' soci. 
  5. Per gli incarichi non conclusi,  o  prosecuzioni  di  precedenti
incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 
  6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo
9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
costituisce elemento di valutazione  negativa  da  parte  dell'organo
giurisdizionale per la liquidazione del compenso. 
  7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche  a  mezzo  di
percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione  del
compenso,  nel  presente  decreto  e  nelle  tabelle  allegate,  sono
vincolanti per la liquidazione stessa. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9,  comma  2,  del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1: 
              «Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
          - 1. (Omissis). 
              2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1,  nel
          caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale,
          il  compenso  del   professionista   e'   determinato   con
          riferimento a parametri stabiliti con decreto del  Ministro
          vigilante, da adottare nel  termine  di  centoventi  giorni
          successivi alla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto. Entro lo stesso  termine,
          con decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con
          il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  anche
          stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle  casse
          professionali e agli archivi precedentemente  basati  sulle
          tariffe.  Il  decreto   deve   salvaguardare   l'equilibrio
          finanziario,  anche   di   lungo   periodo,   delle   casse
          previdenziali professionali. Ai fini  della  determinazione
          dei corrispettivi da porre a base di gara  nelle  procedure
          di affidamento di contratti pubblici dei  servizi  relativi
          all'architettura e all'ingegneria di  cui  alla  parte  II,
          titolo I, capo IV del decreto legislativo 12  aprile  2006,
          n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto
          di cui al primo  periodo,  da  emanarsi,  per  gli  aspetti
          relativi alle disposizioni di cui al presente  periodo,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti; con il medesimo decreto sono  altresi'  definite
          le classificazioni delle prestazioni professionali relative
          ai predetti servizi. I parametri  individuati  non  possono
          condurre alla determinazione di un importo a base  di  gara
          superiore  a  quello  derivante   dall'applicazione   delle
          tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in  vigore
          del presente decreto. 
              3.-8. (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, del  citato
          decreto-legge n. 1 del 2012: 
              «Art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate).
          - 1.-3. (Omissis). 
              4. Il compenso  per  le  prestazioni  professionali  e'
          pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento
          del   conferimento    dell'incarico    professionale.    Il
          professionista deve rendere noto al  cliente  il  grado  di
          complessita' dell'incarico, fornendo tutte le  informazioni
          utili  circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal   momento   del
          conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve
          altresi' indicare i dati della polizza assicurativa  per  i
          danni     provocati      nell'esercizio      dell'attivita'
          professionale. In ogni  caso  la  misura  del  compenso  e'
          previamente resa nota  al  cliente  con  un  preventivo  di
          massima, deve essere adeguata all'importanza  dell'opera  e
          va pattuita indicando per le singole prestazioni  tutte  le
          voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al
          tirocinante   e'    riconosciuto    un    rimborso    spese
          forfettariamente  concordato  dopo  i  primi  sei  mesi  di
          tirocinio. 
              5.-8. (Omissis).». 
              - La legge 24 marzo 2012, n. 27 reca:  «Conversione  in
          legge, con  modificazioni,  del  decreto-legge  24  gennaio
          2012,  n.  1,   recante   disposizioni   urgenti   per   la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'».