Art. 10 Modalita' di segnalazione 1. Presso l'ufficio e' istituita una casella di posta elettronica, ovvero strumenti telematici assimilabili, alla quale chiunque puo' inoltrare segnalazioni di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore eta', nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Il Garante puo' stabilire modalita' di collaborazione stabili per il raccordo con i soggetti, pubblici e privati, che gestiscono i numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti. 3. Con apposito protocollo d'intesa tra il Garante ed i garanti regionali sono regolate e standardizzate le procedure di segnalazione.
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.