Art. 10 
 
 
                      Modalita' di segnalazione 
 
  1. Presso l'ufficio e' istituita una casella di posta  elettronica,
ovvero strumenti telematici assimilabili, alla  quale  chiunque  puo'
inoltrare segnalazioni di violazioni ovvero di situazioni di  rischio
di violazione dei diritti delle persone di minore eta', nel  rispetto
della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  2. Il Garante puo' stabilire modalita'  di  collaborazione  stabili
per il raccordo con i soggetti, pubblici e privati, che gestiscono  i
numeri telefonici di pubblica utilita' gratuiti. 
  3. Con apposito protocollo d'intesa tra il  Garante  ed  i  garanti
regionali  sono   regolate   e   standardizzate   le   procedure   di
segnalazione. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  29   luglio   2003,   n.   174,
          supplemento ordinario.