Art. 2 
 
 
                             Il Garante 
 
  1. Il Garante nel rispetto delle competenze di cui  all'articolo  3
della legge: 
    a) determina gli indirizzi e  i  criteri  generali  ai  quali  si
informa l'attivita'  dell'ufficio  e  definisce  gli  obiettivi  e  i
programmi da realizzare, verificandone l'attuazione; 
    b) adotta il documento programmatico, il bilancio di previsione e
il conto finanziario; 
    c) adotta il Codice etico dell'ufficio, recante i principi  guida
del comportamento del Garante, dei componenti dell'ufficio e di tutti
i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  12
          luglio 2011, n. 112: 
              "Art. 3 (Competenze dell'Autorita' garante. Istituzione
          e compiti della Conferenza nazionale per  la  garanzia  dei
          diritti   dell'infanzia   e   dell'adolescenza).    -    1.
          All'Autorita'   garante   sono   attribuite   le   seguenti
          competenze: 
                a) promuove l'attuazione  della  Convenzione  di  New
          York e degli altri strumenti internazionali in  materia  di
          promozione  e  di  tutela  dei  diritti   dell'infanzia   e
          dell'adolescenza, la  piena  applicazione  della  normativa
          europea e nazionale vigente in materia di promozione  della
          tutela  dell'infanzia  e  dell'adolescenza,   nonche'   del
          diritto della persona di minore eta' ad essere  accolta  ed
          educata  prioritariamente  nella  propria  famiglia  e,  se
          necessario, in un altro  ambito  familiare  di  appoggio  o
          sostitutivo; 
                b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12  della
          Convenzione  europea   sull'esercizio   dei   diritti   dei
          fanciulli, fatta a Strasburgo il 25  gennaio  1996  e  resa
          esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77; 
                c) collabora all'attivita' delle reti  internazionali
          dei Garanti delle persone di minore eta' e all'attivita' di
          organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e  di
          promozione  dei  loro  diritti.  Collabora,  altresi',  con
          organizzazioni e istituti di tutela  e  di  promozione  dei
          diritti delle persone di minore eta' appartenenti ad  altri
          Paesi; 
                d) assicura forme idonee di  consultazione,  comprese
          quelle  delle  persone  di  minore  eta'  e  quelle   delle
          associazioni familiari, con  particolare  riferimento  alle
          associazioni   operanti   nel   settore    dell'affido    e
          dell'adozione,  nonche'  di  collaborazione  con  tutte  le
          organizzazioni e le reti internazionali, con gli  organismi
          e  gli  istituti  per  la  promozione  e  per   la   tutela
          dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli
          altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non
          governative, con tutti gli altri soggetti privati  operanti
          nell'ambito della tutela e  della  promozione  dei  diritti
          delle persone di minore eta' nonche' con tutti  i  soggetti
          comunque interessati al raggiungimento delle  finalita'  di
          tutela dei diritti  e  degli  interessi  delle  persone  di
          minore eta'; 
                e) verifica che alle persone  di  minore  eta'  siano
          garantite  pari  opportunita'  nell'accesso  alle  cure   e
          nell'esercizio  del  loro  diritto  alla  salute   e   pari
          opportunita' nell'accesso all'istruzione anche  durante  la
          degenza e nei periodi di cura; 
                f) esprime il proprio parere sul piano  nazionale  di
          azione di  interventi  per  la  tutela  dei  diritti  e  lo
          sviluppo  dei  soggetti   in   eta'   evolutiva,   previsto
          dall'articolo 1 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.  103,  nei
          termini e con le modalita' stabiliti dall'articolo 16 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,
          prima della sua trasmissione alla Commissione  parlamentare
          per l'infanzia e l'adolescenza ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 5, del citato  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 103 del 2007; 
                g) segnala al  Governo,  alle  regioni  o  agli  enti
          locali  e  territoriali  interessati,   negli   ambiti   di
          rispettiva competenza, tutte le  iniziative  opportune  per
          assicurare  la  piena  promozione  e  tutela  dei   diritti
          dell'infanzia   e   dell'adolescenza,    con    particolare
          riferimento  al  diritto  alla  famiglia,   all'educazione,
          all'istruzione, alla salute; 
                h) segnala, in  casi  di  emergenza,  alle  autorita'
          giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone
          di minore eta' in stato di abbandono  al  fine  della  loro
          presa in carico da parte delle autorita' competenti; 
                i) esprime il proprio  parere  sul  rapporto  che  il
          Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del
          fanciullo ai sensi dell'articolo 44  della  Convenzione  di
          New York, da allegare al rapporto stesso; 
                l)     formula      osservazioni      e      proposte
          sull'individuazione   dei    livelli    essenziali    delle
          prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi
          alle persone di  minore  eta',  di  cui  all'articolo  117,
          secondo comma, lettera m), della Costituzione, e vigila  in
          merito al rispetto dei livelli medesimi; 
                m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e
          dell'adolescenza,  promuovendo  a  livello  nazionale,   in
          collaborazione con gli enti e con  le  istituzioni  che  si
          occupano di persone  di  minore  eta',  iniziative  per  la
          sensibilizzazione   e   la   diffusione    della    cultura
          dell'infanzia   e    dell'adolescenza,    finalizzata    al
          riconoscimento  dei  minori  come  soggetti   titolari   di
          diritti; 
                n) diffonde prassi o protocolli di  intesa  elaborati
          dalle amministrazioni dello  Stato,  dagli  enti  locali  e
          territoriali,   dagli   ordini   professionali   o    dalle
          amministrazioni delegate allo svolgimento  delle  attivita'
          socio-assistenziali, che  abbiano  per  oggetto  i  diritti
          delle persone di minore eta', anche  tramite  consultazioni
          periodiche con le autorita' o le amministrazioni  indicate;
          puo'  altresi'   diffondere   buone   prassi   sperimentate
          all'estero; 
                o)  favorisce  lo  sviluppo   della   cultura   della
          mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o  risolvere
          con accordi conflitti che  coinvolgano  persone  di  minore
          eta', stimolando la formazione degli operatori del settore; 
                p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile  di  ogni
          anno, sentita la Conferenza nazionale per la  garanzia  dei
          diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7,
          una  relazione  sull'attivita'   svolta   con   riferimento
          all'anno solare precedente. 
              2. L'Autorita' garante esercita le competenze  indicate
          nel  presente  articolo  nel  rispetto  del  principio   di
          sussidiarieta'. 
              3. L'Autorita' garante puo' esprimere pareri al Governo
          sui disegni di  legge  del  Governo  medesimo  nonche'  sui
          progetti di legge  all'esame  delle  Camere  e  sugli  atti
          normativi del Governo in  materia  di  tutela  dei  diritti
          dell'infanzia e dell'adolescenza. 
              4. L'Autorita' garante promuove, a  livello  nazionale,
          studi e ricerche sull'attuazione dei diritti  dell'infanzia
          e  dell'adolescenza,   avvalendosi   dei   dati   e   delle
          informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di
          cui all'articolo 1, comma 1250,  della  legge  27  dicembre
          2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio
          nazionale per l'infanzia e  l'adolescenza,  previsto  dagli
          articoli 1 e 2  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.  103,  del
          Centro  nazionale  di  documentazione  e  di  analisi   per
          l'infanzia e l'adolescenza, previsto  dall'articolo  3  del
          citato regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 103 del 2007, nonche'  dell'Osservatorio  per
          il contrasto della pedofilia e della pornografia  minorile,
          di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge  3  agosto
          1998, n. 269. L'Autorita' garante puo' altresi'  richiedere
          specifiche ricerche e indagini agli  organismi  di  cui  al
          presente comma. 
              5. L'Autorita' garante, nello svolgimento delle proprie
          funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione
          parlamentare  per  l'infanzia  e   l'adolescenza   di   cui
          all'articolo 1 della legge 23  dicembre  1997,  n.  451,  e
          successive  modificazioni,  e  si  avvale  delle  relazioni
          presentate dalla medesima Commissione. 
              6.  Nel  rispetto  delle  competenze  e  dell'autonomia
          organizzativa delle regioni,  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia  di
          politiche    attive    di    sostegno    all'infanzia     e
          all'adolescenza, l'Autorita' garante assicura idonee  forme
          di collaborazione con i garanti regionali  dell'infanzia  e
          dell'adolescenza o con  figure  analoghe,  che  le  regioni
          possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza,
          autonomia e competenza esclusiva in materia di  infanzia  e
          adolescenza previsti per l'Autorita' garante. 
              7. Ai fini di cui al comma 6 e' istituita, senza  nuovi
          o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  la  Conferenza
          nazionale per  la  garanzia  dei  diritti  dell'infanzia  e
          dell'adolescenza,  di  seguito   denominata   «Conferenza»,
          presieduta dall'Autorita' garante e  composta  dai  garanti
          regionali dell'infanzia e  dell'adolescenza,  o  da  figure
          analoghe, ove istituiti.  La  Conferenza  e'  convocata  su
          iniziativa dell'Autorita'  garante  o  su  richiesta  della
          maggioranza   dei   garanti   regionali   dell'infanzia   e
          dell'adolescenza, o di figure analoghe. 
              8. La Conferenza, nel rispetto delle  competenze  dello
          Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti: 
                a) promuove l'adozione di linee comuni di azione  dei
          garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela
          dei diritti dell'infanzia e  dell'adolescenza,  da  attuare
          sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere
          nelle sedi internazionali; 
                b) individua forme di costante scambio di dati  e  di
          informazioni sulla condizione delle persone di minore  eta'
          a livello nazionale e regionale. 
              9.  L'Autorita'  garante  segnala  alla  procura  della
          Repubblica presso il tribunale per i  minorenni  situazioni
          di disagio delle persone di minore  eta',  e  alla  procura
          della Repubblica competente  abusi  che  abbiano  rilevanza
          penale o per i quali possano essere adottate iniziative  di
          competenza della procura medesima. 
              10.  L'Autorita'  garante  prende   in   esame,   anche
          d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali e'
          venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui e'  possibile
          ravvisare la violazione, o il rischio  di  violazione,  dei
          diritti delle persone di minore eta', ivi  comprese  quelle
          riferibili  ai   mezzi   di   informazione,   eventualmente
          segnalandole agli organismi cui e' attribuito il potere  di
          controllo o di sanzione. 
              11. L'Autorita' garante puo' formulare  osservazioni  e
          proposte per la prevenzione  e  il  contrasto  degli  abusi
          sull'infanzia  e   sull'adolescenza   in   relazione   alle
          disposizioni della legge 11 agosto 2003,  n.  228,  recante
          misure contro la tratta delle  persone,  e  della  legge  6
          febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni  in  materia  di
          lotta contro lo sfruttamento  sessuale  dei  bambini  e  la
          pedopornografia anche a mezzo Internet, nonche' dei  rischi
          di espianto di organi e di mutilazione genitale  femminile,
          in conformita' a quanto  previsto  dalla  legge  9  gennaio
          2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione
          e  il  divieto  delle  pratiche  di  mutilazione   genitale
          femminile.".