Art. 3 
 
 
                          Sede dell'Ufficio 
 
  1. L'ufficio ha sede in Roma. 
  2. Il Garante, con propria  deliberazione,  puo'  istituire,  senza
nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  unita'
temporanee per svolgere compiti  o  perseguire  obiettivi  nel  breve
periodo.