Art. 4 
 
 
                      Composizione dell'Ufficio 
 
  1. L'ufficio, posto alle dipendenze del Garante,  e'  composto  dal
personale in possesso dei requisiti indicati dall'articolo  5,  comma
1, della legge, nei limiti da essa fissati. 
  2. Il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in
possesso di adeguate e comprovate capacita' professionali, nei limiti
delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge. 
  3.  In  relazione  alle  esigenze  organizzative  dell'ufficio,  il
Garante nel rispetto della normativa vigente, puo' stipulare apposite
convenzioni  per  lo  svolgimento  di   tirocini   formativi   e   di
orientamento con scuole di specializzazione, facolta'  universitarie,
istituti di istruzione di ogni ordine e  grado,  consigli  o  collegi
degli ordini professionali,  ovvero  con  ogni  altra  istituzione  o
organizzazione, nazionale o internazionale,  che  persegua  finalita'
conformi alle competenze attribuite al Garante. 
  4. Al fine di favorire lo scambio di esperienze e la diffusione  di
buone  prassi,  anche  sperimentate  all'estero,   nei   settori   di
competenza, il Garante  puo'  avvalersi,  attraverso  la  stipula  di
apposite convenzioni nei  limiti  delle  risorse  del  fondo  di  cui
all'articolo 5, comma 3, della legge, di personale in servizio presso
istituzioni, organizzazioni  o  associazioni,  pubbliche  o  private,
nazionali o internazionali, preposte  alla  tutela  dei  diritti  dei
bambini e degli adolescenti. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'articolo 5,  commi  1  e  3,  della
          legge n. 112 del 2011, si veda nelle note all'articolo 1.