Art. 4 Composizione dell'Ufficio 1. L'ufficio, posto alle dipendenze del Garante, e' composto dal personale in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 5, comma 1, della legge, nei limiti da essa fissati. 2. Il Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacita' professionali, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge. 3. In relazione alle esigenze organizzative dell'ufficio, il Garante nel rispetto della normativa vigente, puo' stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento con scuole di specializzazione, facolta' universitarie, istituti di istruzione di ogni ordine e grado, consigli o collegi degli ordini professionali, ovvero con ogni altra istituzione o organizzazione, nazionale o internazionale, che persegua finalita' conformi alle competenze attribuite al Garante. 4. Al fine di favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di buone prassi, anche sperimentate all'estero, nei settori di competenza, il Garante puo' avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge, di personale in servizio presso istituzioni, organizzazioni o associazioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali, preposte alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge n. 112 del 2011, si veda nelle note all'articolo 1.