Art. 5 
 
 
                     Organizzazione dell'Ufficio 
 
  1. L'organizzazione dell'ufficio e' ispirata ai seguenti principi: 
  a) efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza dell'attivita'
amministrativa; 
  b) previsione di funzioni stabili nel quadro di una  organizzazione
flessibile ed adattabile a sopravvenute, mutate esigenze; 
  c) integrazione e piena cooperazione tra le funzioni. 
  2.  L'unita'  di  livello  dirigenziale   non   generale   di   cui
all'articolo  5,  comma  1,  della  legge,  assume  le  funzioni   di
coordinatore dell'ufficio. 
  3. Il coordinatore dell'ufficio: 
  a) cura l'esecuzione delle disposizioni del Garante e  l'attuazione
dei  programmi  e  degli  obiettivi,  coordinando   ed   indirizzando
l'attivita' del personale preposto; 
  b) redige lo schema di bilancio e la  relativa  nota  illustrativa,
nonche' il conto finanziario; 
  c) esercita i compiti delegati dal  Garante  ed  in  particolare  i
poteri contrattuali in materia  di  lavori  e  fornitura  di  beni  e
servizi  e  quelli  di  spesa,  nell'ambito  degli  stanziamenti   di
bilancio; 
  d) assicura al Garante una completa e tempestiva informazione sulla
complessiva attivita' dell'ufficio. 
  4. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce  le  modalita'
di organizzazione ed articolazione interna dell'ufficio. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il testo dell'articolo 5,  commi  1  e  3,  della
          legge n. 112 del 2011, si veda nelle note all'articolo 1.