Art. 5 Organizzazione dell'Ufficio 1. L'organizzazione dell'ufficio e' ispirata ai seguenti principi: a) efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza dell'attivita' amministrativa; b) previsione di funzioni stabili nel quadro di una organizzazione flessibile ed adattabile a sopravvenute, mutate esigenze; c) integrazione e piena cooperazione tra le funzioni. 2. L'unita' di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge, assume le funzioni di coordinatore dell'ufficio. 3. Il coordinatore dell'ufficio: a) cura l'esecuzione delle disposizioni del Garante e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi, coordinando ed indirizzando l'attivita' del personale preposto; b) redige lo schema di bilancio e la relativa nota illustrativa, nonche' il conto finanziario; c) esercita i compiti delegati dal Garante ed in particolare i poteri contrattuali in materia di lavori e fornitura di beni e servizi e quelli di spesa, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio; d) assicura al Garante una completa e tempestiva informazione sulla complessiva attivita' dell'ufficio. 4. Il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalita' di organizzazione ed articolazione interna dell'ufficio.
Note all'art. 5: - Per il testo dell'articolo 5, commi 1 e 3, della legge n. 112 del 2011, si veda nelle note all'articolo 1.