Art. 6 Trattamento giuridico ed economico del Garante e del personale dell'Ufficio 1. Al Garante e' attribuita un'indennita' di carica pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale indennita' non puo' superare euro duecentomila lordi annui. 2. Al personale addetto all'Ufficio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.