Art. 6 
 
 
           Trattamento giuridico ed economico del Garante 
                    e del personale dell'Ufficio 
 
  1. Al  Garante  e'  attribuita  un'indennita'  di  carica  pari  al
trattamento economico annuo spettante ad un capo  Dipartimento  della
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri.  Tale  indennita'  non  puo'
superare euro duecentomila lordi annui. 
  2.  Al  personale  addetto  all'Ufficio  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed  economico  del
personale della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  comprese
quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.