Art. 8 
 
 
                Consulta nazionale delle associazioni 
                       e delle organizzazioni 
 
  1. E' istituita, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica, la Consulta nazionale delle  associazioni  e  delle
organizzazioni preposte alla promozione e  alla  tutela  dei  diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza. La Consulta si riunisce almeno  due
volte l'anno presso la sede del Garante. 
  2. Le associazioni e le organizzazioni che compongono  la  Consulta
sono individuate dal Garante tra le  associazioni  ed  organizzazioni
che dimostrino di svolgere continuativamente la  loro  attivita'  nei
settori dell'infanzia e dell'adolescenza.  Il  Garante  definisce  le
modalita' di funzionamento e le relative procedure. 
  3.  Particolare  attenzione  e'  accordata  alle  associazioni   ed
organizzazioni  che,  nello   svolgimento   delle   loro   attivita',
promuovono fattivamente la partecipazione e l'ascolto dei  bambini  e
degli adolescenti. 
  4. Nel corso dell'anno, le associazioni  e  le  organizzazioni  che
compongono la Consulta possono richiederne  la  convocazione  in  via
straordinaria. In tal caso la richiesta deve essere  sottoscritta  da
almeno la meta' dei partecipanti.