Art. 8 Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni 1. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno presso la sede del Garante. 2. Le associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta sono individuate dal Garante tra le associazioni ed organizzazioni che dimostrino di svolgere continuativamente la loro attivita' nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Garante definisce le modalita' di funzionamento e le relative procedure. 3. Particolare attenzione e' accordata alle associazioni ed organizzazioni che, nello svolgimento delle loro attivita', promuovono fattivamente la partecipazione e l'ascolto dei bambini e degli adolescenti. 4. Nel corso dell'anno, le associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta possono richiederne la convocazione in via straordinaria. In tal caso la richiesta deve essere sottoscritta da almeno la meta' dei partecipanti.