Art. 3
Autorita' nazionale
1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 37,
paragrafo 2, della Convenzione, l'Italia designa come autorita'
nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione
dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali il Ministero
dell'interno.
2. Le attivita' di registrazione e di conservazione dei dati di cui
al comma 1 sono svolte in conformita' al Trattato concluso il 27
maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di
Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato
di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria,
relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in
particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita'
transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di PrĂ¼m), reso
esecutivo dalla legge 30 giugno 2009, n. 85, e alle relative
disposizioni di attuazione.