Art. 2 
           Anagrafe nazionale della popolazione residente 
 
  1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). -
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale
della popolazione residente (ANPR), quale base di dati  di  interesse
nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  60,  che  subentra   all'Indice
nazionale delle anagrafi  (INA),  istituito  ai  sensi  del  comma  5
dell'articolo 1 della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  recante
"Ordinamento  delle   anagrafi   della   popolazione   residente"   e
all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero  (AIRE),
istituita ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante
"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". 
  2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di  cui  all'articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente  e
dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il
decreto di cui al comma 6  e'  definito  un  piano  per  il  graduale
subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare  entro  il  31
dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto  piano,  l'ANPR
acquisisce automaticamente in via telematica i dati  contenuti  nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali  non  e'  ancora  avvenuto  il
subentro.  L'ANPR  e'  organizzata  secondo  modalita'  funzionali  e
operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. 
  3. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli  organismi
che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR  e
consente esclusivamente ai comuni la certificazione di tali dati  nel
rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  33  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  anche  in
modalita' telematica. 
  4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le  modalita'
di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati  dei   cittadini   attualmente
registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni. 
  5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata  di  dati
dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  2,
comma 2, del presente Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR,
che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. 
  6. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato
all'innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza  Stato  -
citta', di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, per gli aspetti d'interesse dei  comuni,  sentita  l'ISTAT  e
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono  stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'   di   attuazione   delle
disposizioni del presente articolo, anche con riferimento: 
  a) alle garanzie  e  alle  misure  di  sicurezza  da  adottare  nel
trattamento  dei  dati  personali,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di
conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche
amministrazioni per le proprie  finalita'  istituzionali  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 58; 
  b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche
dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le  regole  tecniche
del sistema pubblico  di  connettivita'  di  cui  al  capo  VIII  del
presente decreto; 
  c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR,  tra
i quali il servizio di invio telematico delle  attestazioni  e  delle
dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,
compatibile con il sistema di trasmissione  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute in data  26  febbraio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.». 
  2. Alla lettera b) del comma 3-bis  dell'articolo  60  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «indice  nazionale  delle
anagrafi;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale  della
popolazione residente;». 
  3. Per accelerare  il  processo  di  automazione  amministrativa  e
migliorare  i  servizi  per  i   cittadini,   l'attestazione   e   la
dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono
inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo  o
altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via  telematica,
utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro
della  salute  del  26  febbraio  2010.  Con  decreto  del   Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione   e   la   semplificazione,   sentiti   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministro  della  salute  sono
definite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma. 
  4. In via di prima  applicazione  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  sostituito  dal  comma  1,  e'
adottato entro 60  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, con regolamento adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400,  e  successive   modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono apportate al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  le  modifiche
necessarie per adeguarne la disciplina alle  disposizioni  introdotte
con il comma 1 del presente articolo. 
  6. Dopo l'articolo  32,  comma  5,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei  comuni  facenti
parte dell'Unione possono delegare le  funzioni  di  ufficiale  dello
stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione  stessa,  o
dei  singoli  comuni  associati,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   recante
regolamento per la revisione e  la  semplificazione  dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127.». 
  7. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una  spesa
di 15 milioni di euro per l'anno 2013  e  di  3  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2014.