Art. 4 
 
 
                  Domicilio digitale del cittadino 
 
  1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). -  1.  Al  fine  di
facilitare  la  comunicazione   tra   pubbliche   amministrazioni   e
cittadini, e' facolta'  di  ogni  cittadino  indicare  alla  pubblica
amministrazione, secondo  le  modalita'  stabilite  al  comma  3,  un
proprio  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  quale   suo
domicilio digitale. 
  2.  L'indirizzo  di  cui  al  comma  1  e'  inserito  nell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte
le pubbliche amministrazioni e ai gestori  o  esercenti  di  pubblici
servizi. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il
Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica,  sentita  l'Agenzia
per l'Italia digitale, sono definite le modalita'  di  comunicazione,
variazione e cancellazione del proprio domicilio  digitale  da  parte
del cittadino, nonche' le modalita'  di  consultazione  dell'ANPR  da
parte dei gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi  ai  fini  del
reperimento del domicilio digitale dei propri utenti. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista
dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione  o  di
pubblicazione in via telematica, le  amministrazioni  pubbliche  e  i
gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge  7  agosto  1990,  n.
241, senza oneri di spedizione a suo  carico.  Ogni  altra  forma  di
comunicazione  non  puo'  produrre  effetti  pregiudizievoli  per  il
destinatario. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.».