Art. 5 
Posta elettronica certificata  -  indice  nazionale  degli  indirizzi
                 delle imprese e dei professionisti 
 
  1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio  2009,  n.  2,   come   modificato   dall'articolo   37   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese  individuali
che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo  delle  imprese
artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 
  2. Le  imprese  individuali  attive  e  non  soggette  a  procedura
concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del  registro
delle imprese competente, il proprio indirizzo di  posta  elettronica
certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del  registro  delle
imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte  di  un'impresa
individuale che  non  ha  iscritto  il  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica certificata, in  luogo  dell'irrogazione  della  sanzione
prevista dall'articolo 2630 del codice civile,  sospende  la  domanda
per tre mesi, in attesa che essa sia  integrata  con  l'indirizzo  di
posta elettronica certificata. 
  3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo  l'articolo  6,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle  imprese  e
dei professionisti). - 1. Al fine di  favorire  la  presentazione  di
istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di  informazioni  e
documenti  tra  la  pubblica  amministrazione  e  le  imprese   e   i
professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
il pubblico elenco denominato Indice  nazionale  degli  indirizzi  di
posta  elettronica  certificata  (INI-PEC)  delle   imprese   e   dei
professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. 
  2. L'Indice nazionale di cui al comma 1  e'  realizzato  a  partire
dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso  il  registro  delle
imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  3.   L'accesso   all'INI-PEC   e'   consentito    alle    pubbliche
amministrazioni, nonche' ai professionisti e  alle  imprese  in  esso
presenti. 
  4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento
dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si avvale  per  la
realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale  di  cui  al
comma 1  delle  strutture  informatiche  delle  Camere  di  commercio
deputate alla gestione  del  registro  imprese  e  ne  definisce  con
proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore  del  presente  decreto,  le  modalita'  di  accesso  e  di
aggiornamento. 
  5. Nel regolamento di  cui  al  comma  4  sono  anche  definite  le
modalita' e le forme con cui gli ordini  e  i  collegi  professionali
comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi
PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono  previsti
gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere  di  commercio
per il tramite  delle  proprie  strutture  informatiche  al  fine  di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. 
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.».