Art. 2 
 
Modifiche  in  materia  di  situazioni  relative  ai   tentativi   di
  infiltrazione mafiosa e soggetti sottoposti alla verifica antimafia 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 84, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio  a  giudizio  formulata
nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle
generalita' del soggetto che ha  omesso  la  predetta  denuncia,  dal
procuratore  della  Repubblica  procedente  alla   prefettura   della
provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi
1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza  o  sede  le  persone
fisiche, le imprese,  le  associazioni,  le  societa'  o  i  consorzi
interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma
1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di  concessione
o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.»; 
    b) all'articolo 85: 
      1) al comma 2, lettera d), dopo le parole «di cui  all'articolo
2602 del codice civile», sono inserite le seguenti: «e per  i  gruppi
europei di interesse economico»; 
      2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Oltre a quanto previsto dal  precedente  comma  2,  per  le
associazioni  e  societa'  di  qualunque   tipo,   anche   prive   di
personalita' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche
ai soggetti membri del collegio sindacale  o,  nei  casi  contemplati
dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6,  comma  1,
lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
  2-ter. Per le societa' costituite all'estero,  prive  di  una  sede
secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato,  la
documentazione antimafia  deve  riferirsi  a  coloro  che  esercitano
poteri  di  amministrazione,  di  rappresentanza   o   di   direzione
dell'impresa. 
  2-quater. Per le societa' di capitali di cui alle lettere b)  e  c)
del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre  a
quanto previsto nelle medesime lettere, la  documentazione  antimafia
deve riferirsi anche ai soci persone  fisiche  che  detengono,  anche
indirettamente,  una  partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio
superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni  in
Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci  persone
fisiche detengano la partecipazione superiore  alla  predetta  soglia
mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi
anche  al  legale  rappresentante   e   agli   eventuali   componenti
dell'organo di amministrazione della  societa'  socia,  alle  persone
fisiche  che,  direttamente  o   indirettamente,   controllano   tale
societa', nonche' ai direttori generali e  ai  soggetti  responsabili
delle sedi secondarie o delle stabili  organizzazioni  in  Italia  di
soggetti  non  residenti.  La  documentazione  di  cui   al   periodo
precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.»; 
      3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 84 e 85 del citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
              «Art.  84  (Definizioni).  -   1.   La   documentazione
          antimafia e' costituita  dalla  comunicazione  antimafia  e
          dall'informazione antimafia. 
              2.     La     comunicazione     antimafia      consiste
          nell'attestazione della sussistenza o  meno  di  una  delle
          cause di decadenza, di sospensione  o  di  divieto  di  cui
          all'art. 67. 
              3. L'informazione antimafia consiste  nell'attestazione
          della sussistenza o meno di una delle cause  di  decadenza,
          di sospensione o di divieto di cui  all'art.  67,  nonche',
          fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  91,   comma   6,
          nell'attestazione della sussistenza  o  meno  di  eventuali
          tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a  condizionare
          le  scelte  e  gli  indirizzi  delle  societa'  o   imprese
          interessate indicati nel comma 4. 
              4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione
          mafiosa  che  danno  luogo  all'adozione  dell'informazione
          antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte: 
              a)  dai  provvedimenti  che   dispongono   una   misura
          cautelare o il giudizio, ovvero  che  recano  una  condanna
          anche non definitiva per taluni dei  delitti  di  cui  agli
          articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis,  648-ter
          del codice penale, dei delitti di cui  all'art.  51,  comma
          3-bis, del codice di procedura penale  e  di  cui  all'art.
          12-quinquies del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356; 
              b) dalla proposta o dal provvedimento  di  applicazione
          di taluna delle misure di prevenzione; 
              c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'art. 4 della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689,  dall'omessa  denuncia
          all'autorita' giudiziaria dei reati di  cui  agli  articoli
          317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7
          del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte
          dei soggetti indicati nella lettera  b)  dell'art.  38  del
          decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  anche  in
          assenza  nei  loro  confronti  di   un   procedimento   per
          l'applicazione di una misura di prevenzione o di una  causa
          ostativa ivi previste; 
              d)  dagli  accertamenti  disposti  dal  prefetto  anche
          avvalendosi  dei  poteri  di  accesso  e  di   accertamento
          delegati   dal   Ministro   dell'interno   ai   sensi   del
          decreto-legge 6 settembre 1982,  n.  629,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,  ovvero
          di quelli di cui all'art. 93 del presente decreto; 
              e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia
          a cura dei prefetti competenti su  richiesta  del  prefetto
          procedente ai sensi della lettera d); 
              f)  dalle  sostituzioni  negli  organi  sociali,  nella
          rappresentanza  legale   della   societa'   nonche'   nella
          titolarita' delle imprese individuali  ovvero  delle  quote
          societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente  con
          i  soggetti  destinatari  dei  provvedimenti  di  cui  alle
          lettere a) e b), con modalita' che,  per  i  tempi  in  cui
          vengono realizzati, il valore economico delle  transazioni,
          il reddito  dei  soggetti  coinvolti  nonche'  le  qualita'
          professionali  dei  subentranti,  denotino   l'intento   di
          eludere la normativa sulla documentazione antimafia. 
              4-bis. La circostanza di cui al comma  4,  lettera  c),
          deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio
          a giudizio formulata nei  confronti  dell'imputato  e  deve
          essere comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto
          che ha omesso la predetta denuncia, dal  procuratore  della
          Repubblica procedente alla prefettura  della  provincia  in
          cui i soggetti richiedenti di cui all'art. 83, commi 1 e 2,
          hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le  persone
          fisiche, le imprese,  le  associazioni,  le  societa'  o  i
          consorzi interessati ai contratti  e  subcontratti  di  cui
          all'art.  91,  comma  1,  lettere  a)  e  c)  o  che  siano
          destinatari degli atti di concessione o erogazione  di  cui
          alla lettera b) dello stesso comma 1.». 
              «Art. 85 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia).
          - 1. La documentazione antimafia, se si tratta  di  imprese
          individuali, deve riferirsi al  titolare  ed  al  direttore
          tecnico, ove previsto. 
              2.  La  documentazione  antimafia,  se  si  tratta   di
          associazioni, imprese, societa', consorzi e  raggruppamenti
          temporanei  di  imprese,  deve  riferirsi,  oltre  che   al
          direttore tecnico, ove previsto: 
              a)  per  le  associazioni,  a  chi  ne  ha  la   legale
          rappresentanza; 
              b) per le societa'  di  capitali  anche  consortili  ai
          sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le societa'
          cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui
          al libro V, titolo X,  capo  II,  sezione  II,  del  codice
          civile, al legale rappresentante  e  agli  eventuali  altri
          componenti l'organo di amministrazione, nonche' a  ciascuno
          dei  consorziati  che  nei  consorzi   e   nelle   societa'
          consortili detenga una partecipazione superiore al  10  per
          cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per
          cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile
          a una partecipazione pari o superiore al 10 per  cento,  ed
          ai soci o consorziati  per  conto  dei  quali  le  societa'
          consortili o i  consorzi  operino  in  modo  esclusivo  nei
          confronti della pubblica amministrazione; 
              c) per le societa'  di  capitali,  anche  al  socio  di
          maggioranza in caso di societa' con un numero di soci  pari
          o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di  societa'
          con socio unico; 
              d) per i consorzi  di  cui  all'art.  2602  del  codice
          civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi
          ne ha la rappresentanza  e  agli  imprenditori  o  societa'
          consorziate; 
              e) per le societa' semplice e  in  nome  collettivo,  a
          tutti i soci; 
              f) per le societa' in  accomandita  semplice,  ai  soci
          accomandatari; 
              g) per le societa' di  cui  all'art.  2508  del  codice
          civile, a  coloro  che  le  rappresentano  stabilmente  nel
          territorio dello Stato; 
              h) per i raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  alle
          imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi  sede
          all'estero, secondo le  modalita'  indicate  nelle  lettere
          precedenti; 
              i) per le societa' personali ai  soci  persone  fisiche
          delle societa' personali o di capitali che ne siano socie. 
              2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma  2,
          per le associazioni e societa'  di  qualunque  tipo,  anche
          prive  di   personalita'   giuridica,   la   documentazione
          antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio
          sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice
          civile, al sindaco, nonche'  ai  soggetti  che  svolgono  i
          compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b)
          del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
              2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive  di
          una  sede  secondaria  con   rappresentanza   stabile   nel
          territorio dello Stato, la  documentazione  antimafia  deve
          riferirsi   a   coloro    che    esercitano    poteri    di
          amministrazione,   di   rappresentanza   o   di   direzione
          dell'impresa. 
              2-quater. Per le  societa'  di  capitali  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
          giochi pubblici, oltre a  quanto  previsto  nelle  medesime
          lettere, la documentazione antimafia deve  riferirsi  anche
          ai   soci   persone   fisiche    che    detengono,    anche
          indirettamente,  una  partecipazione  al  capitale   o   al
          patrimonio superiore al 2 per cento, nonche'  ai  direttori
          generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
          delle stabili organizzazioni  in  Italia  di  soggetti  non
          residenti. Nell'ipotesi  in  cui  i  soci  persone  fisiche
          detengano la partecipazione superiore alla predetta  soglia
          mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve
          riferirsi anche al legale rappresentante e  agli  eventuali
          componenti dell'organo di  amministrazione  della  societa'
          socia,   alle   persone   fisiche   che,   direttamente   o
          indirettamente,  controllano  tale  societa',  nonche'   ai
          direttori generali e ai soggetti  responsabili  delle  sedi
          secondarie o delle  stabili  organizzazioni  in  Italia  di
          soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo
          precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. 
              3. L'informazione antimafia, oltre che ai  soggetti  di
          cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve  riferirsi
          anche ai familiari conviventi.».