Art. 3 
 
 
              Validita' della documentazione antimafia 
 
  1. All'articolo 86 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, e successive modificazioni, i commi 1 e 2  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
  «1. La comunicazione  antimafia,  acquisita  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita'  di  cui  all'articolo
88, ha una validita' di sei mesi dalla data dell'acquisizione. 
  2.  L'informazione  antimafia,  acquisita  dai  soggetti   di   cui
all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita'  di  cui  all'articolo
92, ha una validita' di dodici  mesi  dalla  data  dell'acquisizione,
salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 86 del  citato  decreto
          legislativo n. 159 del 2011, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 86 (Validita' della documentazione antimafia).  -
          1. La comunicazione antimafia, acquisita  dai  soggetti  di
          cui all'art. 83, commi 1 e  2,  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 88, ha  una  validita'  di  sei  mesi  dalla  data
          dell'acquisizione. 
              2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti  di
          cui all'art. 83, commi 1 e  2,  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 92, ha una validita' di  dodici  mesi  dalla  data
          dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni
          di cui al comma 3. 
              3. I legali rappresentanti degli  organismi  societari,
          nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione
          dell'assetto societario o  gestionale  dell'impresa,  hanno
          l'obbligo di trasmettere al  prefetto,  che  ha  rilasciato
          l'informazione  antimafia,  copia  degli  atti  dai   quali
          risulta  l'intervenuta   modificazione   relativamente   ai
          soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art.
          85. 
              4. La violazione dell'obbligo di  cui  al  comma  3  e'
          punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da  20.000
          euro a 60.000 euro. Per il procedimento di  accertamento  e
          di contestazione dell'infrazione,  nonche'  per  quello  di
          applicazione della  relativa  sanzione,  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre
          1981, n. 689. La sanzione e' irrogata dal prefetto. 
              5. I soggetti di cui all'art. 83,  commi  1  e  2,  che
          acquisiscono  la  comunicazione  antimafia,  di  data   non
          anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia,  di  data
          non anteriore a  dodici  mesi,  adottano  il  provvedimento
          richiesto e gli atti conseguenti o  esecutivi,  compresi  i
          pagamenti, anche  se  il  provvedimento  o  gli  atti  sono
          perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di
          validita' della predetta documentazione antimafia.».