Art. 4 
 
 
                Modifiche in materia di comunicazioni 
                      e informazione antimafia 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 87, comma 1,  sono  soppresse  le  parole  da  «,
ovvero, se richiesta» fino a «gli stessi risiedono  o  hanno  sede,»,
nonche' l'ultimo periodo; 
    b) all'articolo 88: 
      1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge»  sono
inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 
      2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  Il  prefetto  procede  alle  stesse  verifiche  quando  la
consultazione della Banca  dati  e'  eseguita  per  un  soggetto  che
risulti non censito.»; 
    c) all'articolo 91: 
      1) al comma 4, la lettera e) e' soppressa; 
      2) al comma 5, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti:
«Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria  nel
territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei  riguardi
delle persone fisiche che esercitano poteri  di  amministrazione,  di
rappresentanza o di direzione.  A  tal  fine,  il  prefetto  verifica
l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di  divieto,  di
cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi  dai  quali  sia
possibile desumere  la  sussistenza  di  tentativi  di  infiltrazione
mafiosa,  anche  attraverso  i  collegamenti   informatici   di   cui
all'articolo 98, comma 3.»; 
      3) al comma 6, al primo periodo, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, nonche' dall'accertamento delle violazioni  degli
obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui  all'articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n.  136,  commesse  con  la  condizione
della  reiterazione  prevista  dall'articolo  8-bis  della  legge  24
novembre 1981, n. 689»; 
      4) dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «7-bis. Ai fini  dell'adozione  degli  ulteriori  provvedimenti  di
competenza  di  altre   amministrazioni,   l'informazione   antimafia
interdittiva, anche emessa  in  esito  all'esercizio  dei  poteri  di
accesso, e' tempestivamente comunicata anche in via telematica: 
    a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti di  cui  agli
articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; 
    b) al soggetto di cui all'articolo  83,  commi  1  e  2,  che  ha
richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; 
    c) alla camera  di  commercio  del  luogo  dove  ha  sede  legale
l'impresa oggetto di accertamento; 
    d) al prefetto che ha disposto  l'accesso,  ove  sia  diverso  da
quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva; 
    e)  all'osservatorio  centrale  appalti   pubblici,   presso   la
direzione investigativa antimafia; 
    f) all'osservatorio dei contratti pubblici  relativi  ai  lavori,
servizi e forniture istituito presso l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti  pubblici,  ai   fini   dell'inserimento   nel   casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati  nazionale  dei  contratti
pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82; 
    g) all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato  per  le
finalita' previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27; 
    h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; 
    i) al Ministero dello sviluppo economico; 
    l) agli uffici delle Agenzie delle  entrate,  competenti  per  il
luogo dove ha sede  legale  l'impresa  nei  cui  confronti  e'  stato
richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo degli articoli 87, 88  e  91  del
          citato decreto legislativo n. 159 del 2011, come modificati
          dal presente decreto: 
              «Art. 87 (Competenza al  rilascio  della  comunicazione
          antimafia). - 1. La comunicazione antimafia  e'  rilasciata
          dal prefetto della provincia in cui i soggetti  richiedenti
          di cui  all'art.  83,  commi  1  e  2,  hanno  sede  ed  e'
          conseguita  mediante   consultazione   della   banca   dati
          nazionale da parte dei soggetti di cui all'art.  97,  comma
          1, debitamente autorizzati. 
              2. Nei confronti dei soggetti aventi residenza  o  sede
          all'estero, la comunicazione antimafia  e'  rilasciata  dal
          prefetto della provincia dove ha  inizio  l'esecuzione  dei
          contratti  e  dei  subcontratti  pubblici   nonche'   delle
          attivita' oggetto dei provvedimenti indicati nell'art. 67. 
              3. Ai fini del rilascio della  comunicazione  antimafia
          le prefetture usufruiscono del collegamento alla banca dati
          di cui al successivo capo V.». 
              «Art. 88 (Termini per il rilascio  della  comunicazione
          antimafia). - 1. Il rilascio della comunicazione  antimafia
          e'  immediatamente  conseguente  alla  consultazione  della
          banca dati quando non emerge, a  carico  dei  soggetti  ivi
          censiti,  la  sussistenza  di  cause   di   decadenza,   di
          sospensione o di divieto di cui all'art. 67. In tali  casi,
          la  comunicazione  antimafia  liberatoria  attesta  che  la
          stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla  banca
          dati. 
              2. Quando dalla consultazione della banca  dati  emerge
          la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione  o  di
          divieto  di  cui  all'art.  67,  il  prefetto  effettua  le
          necessarie verifiche e accerta la corrispondenza dei motivi
          ostativi emersi dalla consultazione della banca  dati  alla
          situazione  aggiornata   del   soggetto   sottoposto   agli
          accertamenti. 
              3. Qualora le verifiche effettuate ai sensi del comma 2
          diano esito positivo, il prefetto rilascia la comunicazione
          antimafia interdittiva ovvero, nel caso in cui le verifiche
          medesime diano esito  negativo,  il  prefetto  rilascia  la
          comunicazione  antimafia  liberatoria  attestando  che   la
          stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla  banca
          dati. 
              3-bis. Il Prefetto procede alle stesse verifiche quando
          la consultazione  della  Banca  dati  e'  eseguita  per  un
          soggetto che risulti non censito. 
              4. Nei casi previsti dai  commi  2  e  3,  il  prefetto
          rilascia la comunicazione  antimafia  entro  quarantacinque
          giorni dal ricevimento della richiesta. Quando le verifiche
          disposte siano di particolare complessita', il prefetto  ne
          da' comunicazione senza ritardo ai soggetti richiedenti  di
          cui all'art. 83, commi 1 e 2, e fornisce  la  comunicazione
          antimafia entro ulteriori trenta giorni.». 
              «Art. 91 (Informazione antimafia). - 1. I  soggetti  di
          cui  all'art.  83,  commi   1   e   2,   devono   acquisire
          l'informazione di  cui  all'art.  84,  comma  3,  prima  di
          stipulare,  approvare   o   autorizzare   i   contratti   e
          subcontratti, ovvero prima di  rilasciare  o  consentire  i
          provvedimenti indicati nell'art. 67, il cui valore sia: 
              a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
          attuazione delle direttive comunitarie in materia di  opere
          e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche  forniture,
          indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; 
              b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque
          pubbliche  o  di  beni  demaniali  per  lo  svolgimento  di
          attivita' imprenditoriali, ovvero  per  la  concessione  di
          contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo  o  altre
          erogazioni  dello  stesso  tipo  per  lo   svolgimento   di
          attivita' imprenditoriali; 
              c) superiore a 150.000  euro  per  l'autorizzazione  di
          subcontratti,    cessioni,    cottimi,    concernenti    la
          realizzazione di opere o lavori pubblici o  la  prestazione
          di servizi o forniture pubbliche. 
              2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei
          contratti, delle concessioni o  delle  erogazioni  compiuto
          allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo. 
              3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere
          effettuata   attraverso   la   banca   dati   al    momento
          dell'aggiudicazione  del  contratto  ovvero  trenta  giorni
          prima della stipula del subcontratto 
              4. L'informazione antimafia e' richiesta  dai  soggetti
          interessati di cui all'art. 83, commi 1  e  2,  che  devono
          indicare: 
              a)   la   denominazione   dell'amministrazione,   ente,
          azienda,  societa'  o  impresa  che  procede   all'appalto,
          concessione o erogazione o che e' tenuta ad autorizzare  il
          subcontratto, la cessione o il cottimo; 
              b) l'oggetto e il valore del  contratto,  subcontratto,
          concessione o erogazione; 
              c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della
          concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione; 
              d) le  complete  generalita'  dell'interessato  e,  ove
          previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di societa',
          impresa, associazione o consorzio, la  denominazione  e  la
          sede, nonche' le complete generalita' degli altri  soggetti
          di cui all'art. 85; 
              e) (soppressa). 
              5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure
          ai soggetti che risultano poter  determinare  in  qualsiasi
          modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese
          costituite  all'estero  e  prive  di  sede  secondaria  nel
          territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei
          riguardi delle persone fisiche  che  esercitano  poteri  di
          amministrazione, di rappresentanza o di  direzione.  A  tal
          fine,  il  prefetto  verifica  l'assenza  delle  cause   di
          decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67,
          e accerta se risultano elementi  dai  quali  sia  possibile
          desumere  la  sussistenza  di  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui
          all'art. 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla  documentata
          richiesta      dell'interessato,      aggiorna      l'esito
          dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti
          ai fini dell'accertamento dei  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa. 
              6. Il prefetto puo', altresi', desumere il tentativo di
          infiltrazione mafiosa da provvedimenti  di  condanna  anche
          non definitiva per reati  strumentali  all'attivita'  delle
          organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi  da
          cui risulti che l'attivita' d'impresa possa, anche in  modo
          indiretto, agevolare le attivita' criminose  o  esserne  in
          qualche modo condizionata, nonche' dall'accertamento  delle
          violazioni degli  obblighi  di  tracciabilita'  dei  flussi
          finanziari di cui all'art. 3 della legge 12 agosto 2010, n.
          136, commesse con la condizione della reiterazione prevista
          dall'art. 8-bis della legge 24 novembre 1981,  n.  689.  In
          tali casi, entro il termine di cui  all'art.  92,  rilascia
          l'informazione antimafia interdittiva. 
              7. Con regolamento, adottato con decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro della  giustizia,
          con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e  con
          il Ministro dello sviluppo economico,  ai  sensi  dell'art.
          17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono  individuate
          le  diverse  tipologie   di   attivita'   suscettibili   di
          infiltrazione mafiosa  nell'attivita'  di  impresa  per  le
          quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle
          situazioni ambientali che determinano un  maggiore  rischio
          di   infiltrazione   mafiosa,   e'   sempre    obbligatoria
          l'acquisizione della documentazione  indipendentemente  dal
          valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione
          o provvedimento di cui all'art. 67. 
              7-bis.   Ai   fini   dell'adozione   degli    ulteriori
          provvedimenti  di  competenza  di  altre   amministrazioni,
          l'informazione  antimafia  interdittiva,  anche  emessa  in
          esito   all'esercizio   dei   poteri   di    accesso,    e'
          tempestivamente comunicata anche in via telematica: 
              a) alla Direzione nazionale antimafia e ai soggetti  di
          cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1; 
              b) al soggetto di cui all'art. 83, commi 1 e 2, che  ha
          richiesto il rilascio dell'informazione antimafia; 
              c) alla camera di commercio  del  luogo  dove  ha  sede
          legale l'impresa oggetto di accertamento; 
              d) al prefetto  che  ha  disposto  l'accesso,  ove  sia
          diverso da quello che ha adottato  l'informativa  antimafia
          interdittiva; 
              e) all'osservatorio centrale appalti  pubblici,  presso
          la direzione investigativa antimafia; 
              f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi  ai
          lavori, servizi e forniture  istituito  presso  l'Autorita'
          per  la  vigilanza  sui   contratti   pubblici,   ai   fini
          dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'art.
          7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
          e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di  cui
          all'art. 62-bis del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82; 
              g)  all'Autorita'  garante  della  concorrenza  e   del
          mercato per  le  finalita'  previste  dall'art.  5-ter  del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
              h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti; 
              i) al Ministero dello sviluppo economico; 
              l) agli uffici delle Agenzie delle entrate,  competenti
          per  il  luogo  dove  ha  sede  legale  l'impresa  nei  cui
          confronti e' stato richiesto il rilascio  dell'informazione
          antimafia.».