Art. 5 
 
 
        Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 92: 
      1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «non emerge»  sono
inserite le seguenti: «, a carico dei soggetti ivi censiti,»; 
      2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Il
prefetto procede con le  stesse  modalita'  quando  la  consultazione
della Banca  dati  e'  eseguita  per  un  soggetto  che  risulti  non
censito.»; 
    b) all'articolo 93, il comma 6 e' abrogato. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo degli articoli 92 e 93 del citato
          decreto legislativo n. 159 del 2011,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
              «Art. 92 (Termini per il rilascio delle  informazioni).
          -   1.   Il   rilascio   dell'informazione   antimafia   e'
          immediatamente conseguente alla consultazione  della  banca
          dati quando non emerge, a carico dei soggetti ivi  censiti,
          la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione  o  di
          divieto  di  cui  all'art.  67  o  di   un   tentativo   di
          infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4. In  tali
          casi l'informazione antimafia liberatoria  attesta  che  la
          stessa e' emessa utilizzando  il  collegamento  alla  banca
          dati. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'art.  91,  comma
          6, quando dalla consultazione della banca  dati  emerge  la
          sussistenza di cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di
          divieto  di  cui  all'art.  67  o  di   un   tentativo   di
          infiltrazione mafiosa di  cui  all'art.  84,  comma  4,  il
          prefetto  rilascia  l'informazione  antimafia  interdittiva
          entro   quarantacinque   giorni   dal   ricevimento   della
          richiesta.  Quando   le   verifiche   disposte   siano   di
          particolare complessita', il prefetto ne da'  comunicazione
          senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le
          informazioni acquisite entro i successivi trenta giorni. Il
          Prefetto  procede  con  le  stesse  modalita'   quando   la
          consultazione della Banca dati e' eseguita per un  soggetto
          che risulti non censito. 
              3. Decorso il termine di cui al comma  2,  ovvero,  nei
          casi di urgenza, decorso  il  termine  di  quindici  giorni
          dalla ricezione della richiesta, i soggetti di cui all'art.
          83,   commi   1   e   2,   procedono   anche   in   assenza
          dell'informazione antimafia. In tale caso, i contributi,  i
          finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui
          al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i
          soggetti di cui all'art. 83,  commi  1  e  2,  revocano  le
          autorizzazioni e le concessioni o recedono  dai  contratti,
          fatto salvo  il  pagamento  del  valore  delle  opere  gia'
          eseguite  e  il  rimborso   delle   spese   sostenute   per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite. 
              4. La revoca  e  il  recesso  di  cui  al  comma  3  si
          applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di
          infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente  alla
          stipula  del  contratto,  alla  concessione  dei  lavori  o
          all'autorizzazione del subcontratto. 
              5. Il versamento delle erogazioni di cui  alla  lettera
          f) dell'art. 67 puo' essere in ogni  caso  sospeso  fino  a
          quando pervengono le informazioni  che  non  sussistono  le
          cause di divieto  o  di  sospensione  di  cui  al  medesimo
          articolo  ovvero   elementi   relativi   a   tentativi   di
          infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4.». 
              «Art.  93  (Poteri  di  accesso  e   accertamento   del
          prefetto). - 1. Per l'espletamento delle funzioni  volte  a
          prevenire infiltrazioni mafiose nei  pubblici  appalti,  il
          prefetto dispone accessi ed accertamenti nei cantieri delle
          imprese  interessate  all'esecuzione  di  lavori  pubblici,
          avvalendosi, a tal  fine,  dei  gruppi  interforze  di  cui
          all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro  dell'interno
          14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  54
          del 5 marzo 2004. 
              2. Ai fini di cui al comma 1 sono  imprese  interessate
          all'esecuzione di lavori  pubblici  tutti  i  soggetti  che
          intervengono a qualunque titolo nel ciclo di  realizzazione
          dell'opera,  anche  con  noli  e  forniture   di   beni   e
          prestazioni di  servizi,  ivi  compresi  quelli  di  natura
          intellettuale,  qualunque  sia   l'importo   dei   relativi
          contratti o dei subcontratti. 
              3. Al termine degli accessi  ed  accertamenti  disposti
          dal prefetto, il gruppo  interforze  redige,  entro  trenta
          giorni, la relazione contenente i dati  e  le  informazioni
          acquisite  nello  svolgimento   dell'attivita'   ispettiva,
          trasmettendola al prefetto che ha disposto l'accesso. 
              4. Il prefetto, acquisita la relazione di cui al  comma
          3, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5, valuta  se  dai
          dati raccolti possano desumersi, in  relazione  all'impresa
          oggetto di accertamento e nei confronti  dei  soggetti  che
          risultano poter determinare in qualsiasi modo le  scelte  o
          gli indirizzi  dell'impresa  stessa,  elementi  relativi  a
          tentativi di infiltrazione  mafiosa  di  cui  all'art.  84,
          comma 4 ed all'art. 91, comma 6. In tal caso,  il  prefetto
          emette,  entro  quindici  giorni  dall'acquisizione   della
          relazione    del    gruppo    interforze,    l'informazione
          interdittiva, previa eventuale  audizione  dell'interessato
          secondo le modalita' individuate dal successivo comma 7. 
              5. Qualora si tratti di impresa avente  sede  in  altra
          provincia, il prefetto che ha disposto l'accesso  trasmette
          senza   ritardo   gli   atti   corredati   dalla   relativa
          documentazione al prefetto competente, che provvede secondo
          le modalita' stabilite nel comma 4. 
              6. (Abrogato). 
              7.    Il    prefetto     competente     al     rilascio
          dell'informazione, ove lo ritenga utile, sulla  base  della
          documentazione e delle informazioni  acquisite  invita,  in
          sede di  audizione  personale,  i  soggetti  interessati  a
          produrre,  anche  allegando  elementi   documentali,   ogni
          informazione ritenuta utile. 
              8.  All'audizione  di  cui  al  comma  7,  si  provvede
          mediante comunicazione formale da inviarsi al  responsabile
          legale dell'impresa, contenente l'indicazione della data  e
          dell'ora e dell'Ufficio della prefettura ove dovra'  essere
          sentito l'interessato ovvero persona da lui delegata. 
              9. Dell'audizione viene  redatto  apposito  verbale  in
          duplice  originale,  di  cui  uno  consegnato  nelle   mani
          dell'interessato. 
              10. I dati acquisiti nel corso degli accessi di cui  al
          presente articolo  devono  essere  inseriti  a  cura  della
          Prefettura della  provincia  in  cui  e'  stato  effettuato
          l'accesso, nel sistema informatico,  costituito  presso  la
          Direzione investigativa antimafia,  previsto  dall'art.  5,
          comma 4, del citato decreto del  Ministro  dell'interno  in
          data 14 marzo 2003. 
              11. Al fine di rendere omogenea la raccolta dei dati di
          cui al precedente comma su tutto il  territorio  nazionale,
          il personale  incaricato  di  effettuare  le  attivita'  di
          accesso e accertamento nei cantieri si avvale  di  apposite
          schede    informative    predisposte    dalla     Direzione
          investigativa  antimafia  e  da  questa  rese   disponibili
          attraverso il collegamento telematico  di  interconnessione
          esistente con  le  Prefetture  -  Uffici  territoriali  del
          Governo.».