Art. 6 
 
Disposizioni concernenti  i  collegamenti  informatici  o  telematici
  utilizzabili  in  attesa  della  realizzazione  della  Banca   dati
  nazionale unica della documentazione antimafia 
  1. All'articolo 99 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, e successive modificazioni, il comma 2-bis,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2-bis. Fino all'attivazione della banca dati, e comunque non oltre
dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del
primo  dei  regolamenti  di  cui  al  comma  1,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 83, commi 1  e  2,  acquisiscono  d'ufficio  tramite  le
prefetture la documentazione antimafia. A tali  fini,  le  prefetture
utilizzano il collegamento informatico al Centro elaborazione dati di
cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.  121,  al  fine  di
verificare la  sussistenza  di  una  delle  cause  di  decadenza,  di
sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo  di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, e all'articolo
91,  comma  6,  nonche'  i  collegamenti  informatici  o  telematici,
attivati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica  3
giugno 1998, n. 252. In ogni caso, si osservano per il rilascio della
documentazione antimafia i termini di cui agli articoli 88 e 92.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 99 del  citato  decreto
          legislativo n. 159 del 2011, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 99 (Modalita' di funzionamento della banca dati).
          - 1. Con uno o piu'  regolamenti  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da  adottarsi,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto
          con   i   Ministri   della   pubblica   amministrazione   e
          dell'innovazione, della giustizia, dello sviluppo economico
          e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il  Garante
          per la protezione dei dati personali, sono disciplinate  le
          modalita': 
              a) di funzionamento della banca dati; 
              b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione
          degli accessi e delle  operazioni  effettuate  sulla  banca
          dati; 
              c) di accesso da parte del  personale  delle  Forze  di
          polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno; 
              d)  di  accesso  da  parte  della  Direzione  nazionale
          antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art.
          371-bis del codice di procedura penale; 
              e) di  consultazione  da  parte  dei  soggetti  di  cui
          all'art. 97, comma 1; 
              f) di collegamento con il Centro elaborazione  dati  di
          cui all'art. 96. 
              2.  Il  sistema   informatico,   comunque,   garantisce
          l'individuazione  del  soggetto   che   effettua   ciascuna
          interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso. 
              2-bis.  Fino  all'attivazione  della  banca   dati,   e
          comunque non oltre dodici mesi dalla data di  pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale del primo dei regolamenti  di  cui
          al comma 1, i soggetti di cui all'art. 83,  commi  1  e  2,
          acquisiscono   d'ufficio   tramite   le    prefetture    la
          documentazione  antimafia.  A  tali  fini,  le   prefetture
          utilizzano   il   collegamento   informatico   al    Centro
          elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge  1°  aprile
          1981, n. 121, al fine di verificare la sussistenza  di  una
          delle cause di decadenza, di sospensione o  di  divieto  di
          cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione  mafiosa
          di cui all'art. 84,  comma  4,  e  all'art.  91,  comma  6,
          nonche' i collegamenti informatici o  telematici,  attivati
          in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3
          giugno 1998, n. 252. In ogni  caso,  si  osservano  per  il
          rilascio della documentazione antimafia i  termini  di  cui
          agli articoli 88 e 92.».