Art. 7 
 
Modifiche concernenti  la  rappresentanza  in  giudizio  dell'Agenzia
  nazionale  per  l'amministrazione  e  la  destinazione   dei   beni
  sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata 
  1. All'articolo 114 del decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, e  successive  modificazioni,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi
e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e  difesa  in  giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui  al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 114 del citato  decreto
          legislativo n. 159 del 2011, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  114  (Foro  esclusivo).  -  1.  Per   tutte   le
          controversie  attribuite  alla   cognizione   del   giudice
          amministrativo  derivanti  dall'applicazione  del  presente
          titolo, la competenza e'  determinata  ai  sensi  dell'art.
          135,  comma  1,  lettera  p),  del  codice   del   processo
          amministrativo. 
              2. All'Agenzia si applica  l'art.  1  del  testo  unico
          delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
          difesa  in  giudizio   dello   Stato   e   sull'ordinamento
          dell'Avvocatura dello Stato di  cui  al  regio  decreto  30
          ottobre 1933, n. 1611.».