Art. 19. Lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica, se non pei fatti posteriori all'entrata in vigore di questa. Ma coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno uno stato di cittadinanza diverso da quello che loro competerebbe secondo le disposizioni degli articoli precedenti, potranno entro l'anno dichiarare di eleggere la qualita' di cittadino o di straniero, che sarebbe loro spettata secondo le disposizioni medesime. Coloro a cui le disposizioni degli articoli precedenti attribuiscono il diritto di eleggere la qualita' di cittadino o di straniero, potranno farne la dichiarazione entro un anno dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, anche se i termini siano scaduti, salvo che, potendo fare una dichiarazione analoga in forza della legge anteriore, abbiano omesso di farla.