Art. 19. 
 
  Lo stato di  cittadinanza  acquisito  anteriormente  alla  presente
legge non si modifica, se non pei  fatti  posteriori  all'entrata  in
vigore di questa. 
 
  Ma coloro che, al momento dell'entrata  in  vigore  della  presente
legge, hanno uno stato di cittadinanza diverso  da  quello  che  loro
competerebbe  secondo  le  disposizioni  degli  articoli  precedenti,
potranno entro l'anno dichiarare di eleggere la qualita' di cittadino
o di straniero, che sarebbe loro  spettata  secondo  le  disposizioni
medesime. 
 
  Coloro  a   cui   le   disposizioni   degli   articoli   precedenti
attribuiscono il diritto di eleggere la qualita' di  cittadino  o  di
straniero, potranno farne la dichiarazione entro un anno  dal  giorno
dell'entrata in vigore della presente legge, anche se i termini siano
scaduti, salvo che, potendo fare una dichiarazione analoga  in  forza
della legge anteriore, abbiano omesso di farla.