Art. 20. Il Governo stabilira' con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge, che entrera' in vigore il 1° luglio 1912. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 giugno 1912. VITTORIO EMANUELE. Giolitti - Di San Giuliano - Finocchiaro-Aprile - Leonardi-Cattolica - Spingardi. Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.