Art. 20. 
 
  Il Governo stabilira'  con  decreto  Reale,  udito  il  parere  del
Consiglio di Stato, le norme per l'applicazione della presente legge,
che entrera' in vigore il 1° luglio 1912. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 13 giugno 1912. 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                    Giolitti - Di San Giuliano - Finocchiaro-Aprile - 
                       Leonardi-Cattolica - Spingardi. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.