Art. 4. 
 
  Un decreto Reale da pubblicarsi entro sei  mesi  dalla  entrata  in
vigore della presente legge, determinera' il numero  e  la  residenza
dei notari per ciascun distretto, uditi  i  Consigli  notarili  e  le
Corti d'appello, tenendo conto  della  popolazione,  della  quantita'
degli  affari,  della  estensione  del  territorio  e  dei  mezzi  di
comunicazione, e procurando che di  regola  ad  ogni  posto  notarile
corrispondano una popolazione di  almeno  ottomila  abitanti,  ed  un
reddito annuo, determinato sulla  media  degli  ultimi  tre  anni  di
almeno lire duemila di onorari professionali.  Pero'  il  numero  dei
notari  in  ogni  Comune  non  dovra'  superare  quello   attualmente
assegnatogli. 
 
  La tabella che determina il  numero  e  la  residenza  dei  notari,
dovra', udite le  Corti  d'appello  e  i  Consigli  notarili,  essere
riveduta ogni dieci anni, e  potra'  essere  modificata  parzialmente
anche dentro un termine piu'  breve,  quando  ne  sia  dimostrata  la
necessita'.