Art. 4. Un decreto Reale da pubblicarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, determinera' il numero e la residenza dei notari per ciascun distretto, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantita' degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di almeno ottomila abitanti, ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi tre anni di almeno lire duemila di onorari professionali. Pero' il numero dei notari in ogni Comune non dovra' superare quello attualmente assegnatogli. La tabella che determina il numero e la residenza dei notari, dovra', udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere riveduta ogni dieci anni, e potra' essere modificata parzialmente anche dentro un termine piu' breve, quando ne sia dimostrata la necessita'.