Art. 1 (L)
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  testo  unico  contiene  i principi fondamentali e
generali e le disposizioni per la disciplina dell'attivita' edilizia.
  2.  Restano  ferme  le  disposizioni  in materia di tutela dei beni
culturali  e  ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre
1999,  n. 490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia.
  3.  Sono  fatte salve altresi' le disposizioni di cui agli articoli
24  e  25  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 112, ed alle
relative   norme   di   attuazione,   in  materia  di  realizzazione,
ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note all'art. 1:
               - Il  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n. 490,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  27 dicembre 1999 n.
          302,   supplemento  ordinario,  reca:  "Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e
          ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
          n. 352".
               - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  24 e 25 del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
              "Art.  24 (Principi organizzativi per l'esercizio delle
          funzioni   amministrative   in   materia   di  insediamenti
          produttivi). - 1.  Ogni comune esercita, singolarmente o in
          forma  associata,  anche con altri enti locali, le funzioni
          di  cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia
          responsabile dell'intero procedimento.
              2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico
          al  fine  di  garantire  a tutti gli interessati l'accesso,
          anche  in  via  telematica, al proprio archivio informatico
          contenente  i dati concernenti le domande di autorizzazione
          e  il  relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari
          per   le   procedure   autorizzatorie,   nonche'  tutte  le
          informazioni  disponibili a livello regionale, ivi comprese
          quelle  concernenti le attivita' promozionali, che dovranno
          essere fornite in modo coordinato.
              3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura per la
          realizzazione dello sportello unico.
              4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali
          possono   avvalersi,   nelle  forme  concordate,  di  altre
          amministrazioni  ed enti pubblici, cui possono anche essere
          affidati singoli atti istruttori del procedimento.
              5.   Laddove   siano  stipulati  patti  territoriali  o
          contratti  d'area,  l'accordo tra gli enti locali coinvolti
          puo'  prevedere  che  la gestione dello sportello unico sia
          attribuita  al  soggetto  pubblico responsabile del patto o
          del contratto".
              "Art.    25    (Procedimento). - 1.   Il   procedimento
          amministrativo     in     materia     di     autorizzazione
          all'insediamento   di   attivita'   produttive   e'  unico.
          L'istruttoria  ha  per  oggetto  in  particolare  i profili
          urbanistici,  sanitari,  della  tutela  ambientale  e della
          sicurezza.
              2.   Il  procedimento,  disciplinato  con  uno  o  piu'
          regolamenti  ai  sensi  dell'art.  20, comma 8, della legge
          15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:
                a) istituzione  di  uno  sportello  unico  presso  la
          struttura  organizzativa  e individuazione del responsabile
          del procedimento;
                b) trasparenza   delle   procedure   e  apertura  del
          procedimento  alle  osservazioni  dei soggetti portatori di
          interessi diffusi;
                c) facolta'    per    l'interessato    di   ricorrere
          all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria
          responsabilita',   della   conformita'  del  progetto  alle
          singole prescrizioni delle norme vigenti;
                d) facolta'  per l'interessato, inutilmente decorsi i
          termini  per il rilascio degli atti di assenso previsti, di
          realizzare      l'impianto      in     conformita'     alle
          autocertificazioni  prodotte, previa valutazione favorevole
          di  impatto  ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e
          purche' abbia ottenuto la concessione edilizia;
                e) previsione   dell'obbligo   della   riduzione   in
          pristino   nel   caso   di   falsita'   di   alcuna   delle
          autocertificazioni,   fatti  salvi  i  casi  di  errori  od
          omissioni    materiali   suscettibili   di   correzioni   o
          integrazioni;
                f) possibilita'  del  ricorso  da  parte  del comune,
          nella  qualita'  di amministrazione procedente, ove non sia
          esercitata  la  facolta'  di  cui  alla  lettera  c),  alla
          conferenza  di servizi, le cui determinazioni sostituiscono
          il provvedimento ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto
          1990,  n.  241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997,
          n. 127;
                g) possibilita'   del   ricorso  alla  conferenza  di
          servizi  quando  il progetto contrasti con le previsioni di
          uno  strumento  urbanistico; in tal caso, ove la conferenza
          di  servizi  registri  un  accordo  sulla  variazione dello
          strumento   urbanistico,   la   determinazione  costituisce
          proposta    di    variante   sulla   quale   si   pronuncia
          definitivamente  il  consiglio comunale, tenuto conto delle
          osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza
          di   servizi   nonche'  delle  osservazioni  e  opposizioni
          formulate   dagli   aventi  titolo  ai  sensi  della  legge
          17 agosto 1942, n. 1150;
                h) effettuazione  del  collaudo, da parte di soggetti
          abilitati     non     collegati    professionalmente    ne'
          economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con
          la  presenza dei tecnici dell'unita' organizzativa, entro i
          termini  stabiliti;  l'autorizzazione  e  il  collaudo  non
          esonerano   le  amministrazioni  competenti  dalle  proprie
          funzioni   di   vigilanza  e  controllo  e  dalle  connesse
          responsabilita' previste dalla legge.
              3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
          di  Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
          ordinamenti  alle norme fondamentali contenute nel presente
          articolo  secondo  le  previsioni  dei rispettivi statuti e
          delle relative norme di attuazione".