Art. 2 (L)
            Competenze delle regioni e degli enti locali

  1.  Le  regioni  esercitano  la potesta' legislativa concorrente in
materia   edilizia  nel  rispetto  dei  principi  fondamentali  della
legislazione  statale  desumibili  dalle  disposizioni  contenute nel
testo unico.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa esclusiva, nel
rispetto  e  nei  limiti  degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
  3.  Le  disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico,
attuative  dei  principi  di  riordino  in  esso  contenuti,  operano
direttamente  nei  riguardi delle regioni a statuto ordinario, fino a
quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
  4.  I  comuni,  nell'ambito  della  propria  autonomia statutaria e
normativa  di  cui  all'articolo 3  del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, disciplinano l'attivita' edilizia.
  5.  In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere
interpretate  nel  senso  della attribuzione allo Stato di funzioni e
compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni e agli
enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della sua entrata in
vigore.
 
          Nota all'art. 2:
               - Si   riporta   il  testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
              "Art.  3  (Autonomia dei comuni e delle province). - 1.
          Le  comunita'  locali,  ordinate in comuni e province, sono
          autonome.
              2.  Il  comune  e'  l'ente  locale  che  rappresenta la
          propria  comunita',  ne cura gli interessi e ne promuove lo
          sviluppo.
              3.  La  provincia,  ente locale intermedio tra comune e
          Regione,  rappresenta  la  propria  comunita',  ne cura gli
          interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
              4.  I  comuni e le province hanno autonomia statutaria,
          normativa,    organizzativa   e   amministrativa,   nonche'
          autonomia  impositiva  e finanziaria nell'ambito dei propri
          statuti  e regolamenti e delle leggi di coordinamento della
          finanza pubblica.
              5.  I  comuni  e  le province sono titolari di funzioni
          proprie  e di quelle conferite loro con legge dello Stato e
          della  Regione,  secondo  il principio di sussidiarieta'. I
          comuni  e  le  province  svolgono  le  loro  funzioni anche
          attraverso  le  attivita'  che possono essere adeguatamente
          esercitate  dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle
          loro formazioni sociali".