Art. 5 (R)
Sportello unico per l'edilizia (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge  4 dicembre  1993,  n.  493;  art. 220, regio decreto 27 luglio
                           1934, n. 1265)

  1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa,   provvedono,   anche   mediante  esercizio  in  forma
associata  delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II del decreto
legislativo    18 agosto   2000,   n.   267,   ovvero   accorpamento,
disarticolazione,  soppressione  di uffici o organi gia' esistenti, a
costituire  un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che
cura  tutti  i  rapporti  fra  il  privato,  l'amministrazione e, ove
occorra,  le  altre  amministrazioni  tenute a pronunciarsi in ordine
all'intervento  edilizio  oggetto  della  richiesta di  permesso o di
denuncia di inizio attivita'.
  2. Tale ufficio provvede in particolare:
    a)  alla  ricezione  delle  denunce  di  inizio attivita' e delle
domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto
di  assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia, ivi
compreso il certificato di agibilita', nonche' dei progetti approvati
dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38
e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
    b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche
mediante  predisposizione  di  un  archivio  informatico contenente i
necessari  elementi  normativi, che consenta a chi vi abbia interesse
l'accesso  gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli
adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal
presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato
del  loro iter procedurale, nonche' a tutte le possibili informazioni
utili disponibili;
    d)  all'adozione,  nelle  medesime  materie, dei provvedimenti in
tema  di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi
abbia  interesse  ai  sensi  dell'articolo 22  e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme comunali di attuazione;
    e)  al  rilascio  dei  permessi  di costruire, dei certificati di
agibilita',  nonche'  delle certificazioni attestanti le prescrizioni
normative   e   le   determinazioni   provvedimentali   a   carattere
urbanistico,  paesaggisticoambientale,  edilizio e di qualsiasi altro
tipo  comunque  rilevanti  ai fini degli interventi di trasformazione
edilizia del territorio;
    f)  alla  cura  dei  rapporti  tra l'amministrazione comunale, il
privato  e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine
all'intervento   edilizio   oggetto   dell'istanza  o  denuncia,  con
particolare  riferimento  agli  adempimenti connessi all'applicazione
della parte seconda del testo unico.
  3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato
di  agibilita',  l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente,
ove questi non siano stati gia' allegati dal richiedente:
    a)  il  parere  dell'A.S.L.  nel  caso  in  cui  non possa essere
sostituito da una autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma
1;
    b) il  parere  dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio.
  4.  L'ufficio  cura  altresi'  gli  incombenti  necessari  ai  fini
dell'acquisizione,  anche  mediante  conferenza  di  servizi ai sensi
degli  articoli  14,  14-bis,  14-ter, 14-quater della legge 7 agosto
1990,  n.  241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari
ai  fini  della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di
detti assensi rientrano, in particolare:
    a)  le  autorizzazioni  e  certificazioni  del competente ufficio
tecnico  della  regione,  per  le costruzioni in zone sismiche di cui
agli articoli 61, 94 e 62;
    b)  l'assenso  dell'amministrazione  militare  per le costruzioni
nelle  zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o
a   stabilimenti   militari,   di  cui  all'articolo 16  della  legge
24 dicembre 1976, n. 898;
    c)  l'autorizzazione  del direttore della circoscrizione doganale
in  caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone
di  salvaguardia  in  prossimita'  della  linea  doganale  e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
    d)  l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni
su  terreni  confinanti  con il demanio marittimo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
    e)  gli  atti  di  assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi  edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21,
23,  24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo
restando  che,  in  caso di dissenso manifestato dall'amministrazione
preposta  alla  tutela  dei  beni  culturali,  si  procede  ai  sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
    f)  il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia,  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo 6 della legge
16 aprile  1973,  n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in
cui  vi  sia  stato  l'adeguamento  al  piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5  della  stessa  legge, per l'attivita' edilizia nella
laguna  veneta, nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia
e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
    g)  il  parere  dell'autorita'  competente  in  tema di assetti e
vincoli idrogeologici;
    h)  gli  assensi  in  materia  di  servitu'  viarie, ferroviarie,
portuali ed aeroportuali;
    i)    il    nulla-osta   dell'autorita'   competente   ai   sensi
dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree
naturali protette.
 
          Note all'art. 5:
              - Il   Capo  V,  Titolo  II,  del  decreto  legislativo
          18 agosto  2000,  n.  267, recante (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento   degli   enti   locali),   reca:   "Forme
          associative".
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 36, 38 e 46 del
          decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490:
              "Art. 36 (Procedure urbanistiche semplificate). - 1. Le
          disposizioni  che  escludono  le  procedure semplificate di
          controllo  urbanistico-edilizio  in relazione all'incidenza
          dell'intervento  su  beni  culturali  non  si  applicano ai
          lavori   di   restauro   espressamente  approvati  a  norma
          dell'art.  23. A tal fine il soprintendente invia copia del
          progetto approvato al Comune interessato".
              "Art.   38  (Procedura  di  esecuzione). - 1.  Ai  fini
          dell'art. 37 il soprintendente redige una relazione tecnica
          e dichiara la necessita' dei lavori da eseguire.
              2.  La relazione tecnica e' comunicata al proprietario,
          possessore  o detentore del bene, che puo' far pervenire le
          sue   osservazioni   entro   trenta   giorni  dall'avvenuta
          comunicazione.
              3.   Il   soprintendente,  se  non  ritiene  necessaria
          l'esecuzione    diretta    dell'intervento,    assegna   al
          proprietario,  possessore  o  detentore  un  termine per la
          presentazione   del   progetto   esecutivo  dei  lavori  da
          effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
              4.    Il   progetto   presentato   e'   approvato   dal
          soprintendente  con  le  eventuali  prescrizioni  e  con la
          fissazione  del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni
          immobili  il  progetto  e' trasmesso al Comune interessato,
          che  puo'  esprimere  parere  motivato  entro trenta giorni
          dalla ricezione della comunicazione.
              5.  Se il proprietario, possessore o detentore del bene
          non  adempie  all'obbligo  di presentazione del progetto, o
          non  provvede  a  modificarlo  secondo  le  indicazioni del
          soprintendente  nel  termine  da esso fissato, ovvero se il
          progetto e' respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
              6.  In  caso di urgenza il soprintendente puo' adottare
          immediatamente le misure conservative".
              "Art.  46 (Restauro di beni dello Stato in uso ad altra
          amministrazione).  - 1. Il Ministero provvede alle esigenze
          di  restauro  dei  beni culturali di proprieta' dello Stato
          sentita  l'amministrazione  che li ha in uso o in consegna.
          Previo   accordo   con  l'amministrazione  interessata,  la
          progettazione  e  l'esecuzione  degli  interventi  su  beni
          immobili puo' essere assunta dall'amministrazione medesima,
          ferma restando la competenza del Ministero all'approvazione
          del progetto ed alla vigilanza sui lavori.
              2.   Per   i   beni   culturali   degli  enti  pubblici
          territoriali,  le  misure  previste  dagli articoli 37 e 38
          sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad
          accordi o previe intese con l'ente interessato.
              3. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal comma
          1  relativi  a  beni  immobili  il  Ministero  trasmette il
          progetto   e   comunica   l'inizio  dei  lavori  al  Comune
          interessato.
              4.  Gli  interventi di conservazione dei beni culturali
          che  coinvolgono  piu'  soggetti  pubblici  e privati e che
          possono  implicare  decisioni  istituzionali  ed  impegnare
          risorse finanziarie dello Stato, delle regioni e degli enti
          locali  sono  programmati,  di  norma, secondo le procedure
          previste  dall'art.  27  della legge 8 giugno 1990, n. 142,
          dall'art.  2,  comma  203, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662  e  dagli articoli da 152 a 155 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112".
               - Si  riporta il testo degli articoli 22 e segg. della
          legge 7 agosto 1990, n. 241:
              "Art.  22.  -  1.  Al fine di assicurare la trasparenza
          dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
          imparziale  e'  riconosciuto  a chiunque vi abbia interesse
          per  la  tutela  di  situazioni giuridicamente rilevanti il
          diritto  di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
          modalita' stabilite dalla presente legge.
              2.   E'   considerato   documento  amministrativo  ogni
          rappresentazione        grafica,       fotocinematografica,
          elettromagnetica  o di qualunque altra specie del contenuto
          di   atti,   anche   interni,   formati   dalle   pubbliche
          amministrazioni    o,    comunque,   utilizzati   ai   fini
          dell'attivita' amministrativa.
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  le amministrazioni interessate adottano le
          misure  organizzative  idonee  a  garantire  l'applicazione
          della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
          alla Commissione di cui all'art. 27".
              "Art. 23. - 1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22
          si  esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
          delle  aziende  autonome  e speciali, degli enti pubblici e
          dei  gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei
          confronti  delle  Autorita'  di  garanzia e di vigilanza si
          esercita  nell'ambito  dei  rispettivi ordinamenti, secondo
          quanto previsto dall'art. 24".
              "Art.  24.  - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
          della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai
          procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
          8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15 marzo
          1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni, e dal decreto
          legislativo   29 marzo   1993,   n.   119,   e   successive
          modificazioni  nonche'  nei casi di segreto o di divieto di
          divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
              2.  Il  Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
          comma  2  dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
          modalita'  di  esercizio del diritto di accesso e gli altri
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
          esigenza di salvaguardare:
                a) la  sicurezza,  la difesa nazionale e le relazioni
          internazionali;
                b) la politica monetaria e valutaria;
                c) l'ordine  pubblico  e la prevenzione e repressione
          della criminalita';
                d) la  riservatezza  di  terzi,  persone,  gruppi  ed
          imprese,  garantendo  peraltro  agli interessati la visione
          degli  atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
          interessi giuridici.
              3.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 2 sono altresi'
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
          dati  raccolti  mediante  strumenti informatici avvenga nel
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
              4.   Le  singole  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
          sei  mesi  successivi,  le  categorie  di documenti da esse
          formati  o  comunque  rientranti  nella loro disponibilita'
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
              5.  Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9,
          legge  1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26,
          legge  10 ottobre  1986,  n. 668, e dalle relative norme di
          attuazione,  nonche'  ogni  altra  disposizione attualmente
          vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
              6.  I  soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
          conoscenza  di  essi possa impedire o gravemente ostacolare
          lo  svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
          ammesso  l'accesso  agli  atti  preparatori nel corso della
          formazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 13, salvo
          diverse disposizioni di legge".
              "Art.  25.  -  1.  Il  diritto  di  accesso si esercita
          mediante   esame  ed  estrazione  di  copia  dei  documenti
          amministrativi,  nei  modi  e  con  i limiti indicati dalla
          presente  legge.  L'esame  dei  documenti  e'  gratuito. Il
          rilascio  di  copia e' subordinato soltanto al rimborso del
          costo  di  riproduzione,  salve  le disposizioni vigenti in
          materia di bollo, nonche' i diritti di ricerca e di visura.
              2.  La  richiesta  di  accesso ai documenti deve essere
          motivata.  Essa deve essere rivolta all'amministrazione che
          ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
              3.   Il  rifiuto,  il  differimento  e  la  limitazione
          dell'accesso  sono  ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
          dall'art. 24 e debbono essere motivati.
              4.  Decorsi  inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
          questa  si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o
          tacito,  o  di differimento ai sensi dell'art. 24, comma 6,
          dell'accesso,  il  richiedente  puo'  presentare ricorso al
          tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del
          presente  articolo,  ovvero chiedere, nello stesso termine,
          al  difensore  civico  competente  che  sia  riesaminata la
          suddetta  determinazione.  Se  il  difensore civico ritiene
          illegittimo il diniego o il differimento, lo comunica a chi
          l'ha   disposto.  Se  questi  non  emana  il  provvedimento
          confermativo  motivato  entro trenta giorni dal ricevimento
          della  comunicazione  del  difensore  civico,  l'accesso e'
          consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto
          al  difensore  civico, il termine di cui al comma 5 decorre
          dalla  data  del  ricevimento,  da  parte  del richiedente,
          dell'esito della sua istanza al difensore civico.
              5.  Contro le determinazioni amministrative concernenti
          il  diritto  di  accesso e nei casi previsti dal comma 4 e'
          dato  ricorso,  nel  termine di trenta giorni, al tribunale
          amministrativo  regionale,  il  quale  decide  in camera di
          consiglio  entro  trenta  giorni dalla scadenza del termine
          per  il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti
          che  ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
          e'  appellabile,  entro  trenta giorni dalla notifica della
          stessa,  al  Consiglio  di  Stato,  il  quale decide con le
          medesime modalita' e negli stessi termini.
              6.  In  caso  di  totale  o  parziale  accoglimento del
          ricorso   il   giudice   amministrativo,   sussistendone  i
          presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti".
              "Art.  26.  -  1. Fermo restando quanto previsto per le
          pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
          italiana  dalla  legge  11 dicembre  1984,  n. 835, e dalle
          relative  norme  di attuazione, sono pubblicati, secondo le
          modalita' previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i
          programmi,  le  istruzioni,  le  circolari  e ogni atto che
          dispone  in  generale sulla organizzazione, sulle funzioni,
          sugli   obiettivi,   sui   procedimenti   di  una  pubblica
          amministrazione    ovvero    nel    quale    si   determina
          l'interpretazione   di   norme   giuridiche  o  si  dettano
          disposizioni per l'applicazione di esse.
              2.  Sono  altresi' pubblicate, nelle forme predette, le
          relazioni  annuali  della Commissione di cui all'art. 27 e,
          in  generale,  e'  data  la  massima pubblicita' a tutte le
          disposizioni  attuative  della  presente legge e a tutte le
          iniziative  dirette  a  precisare ed a rendere effettivo il
          diritto di accesso.
              3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
          integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel
          predetto comma 1 s'intende realizzata".
              "Art.  27.  -  1. E' istituita presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per l'accesso ai
          documenti amministrativi.
              2.   La   Commissione   e'  nominata  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
          Essa  e'  presieduta  dal  sottosegretario  di  Stato  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri ed e' composta da
          sedici  membri,  dei  quali  due  senatori  e  due deputati
          designati  dai  Presidenti delle rispettive Camere, quattro
          scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n.
          97,  su  designazione dei rispettivi organi di autogoverno,
          quattro    fra   i   professori   di   ruolo   in   materie
          giuridico-amministrative  e  quattro  fra i dirigenti dello
          Stato e degli altri enti pubblici.
              3.  La  Commissione  e'  rinnovata ogni tre anni. Per i
          membri  parlamentari  si  procede a nuova nomina in caso di
          scadenza  o  scioglimento anticipato delle Camere nel corso
          del triennio.
              4.  Gli  oneri  per  il funzionamento della Commissione
          sono  a  carico  dello stato di previsione della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
              5.  La  Commissione  vigila  affinche' venga attuato il
          principio  di  piena  conoscibilita'  dell'attivita'  della
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
          dalla  presente  legge;  redige una relazione annuale sulla
          trasparenza  dell'attivita' della pubblica amministrazione,
          che  comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
          Ministri;   propone   al   Governo   modifiche   dei  testi
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
          piu'  ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art.
          22.
              6.  Tutte  le  amministrazioni sono tenute a comunicare
          alla  Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
          di quelli coperti da segreto di Stato.
              7.  In  caso di prolungato inadempimento all'obbligo di
          cui  al  comma  1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono
          adottate dalla Commissione di cui al presente articolo".
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  14,  14-bis,
          14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241:
              "Art.  14.  -  1.  Qualora  sia opportuno effettuare un
          esame  contestuale  di vari interessi pubblici coinvolti in
          un     procedimento    amministrativo,    l'amministrazione
          procedente indice di regola una conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche e non li ottenga, entro quindici
          giorni  dall'inizio  del procedimento, avendoli formalmente
          richiesti.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.  Per i lavori pubblici si continua ad applicare
          l'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
          modificazioni.  L'indizione  della  conferenza  puo' essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente   entro   quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale".
              "Art. 14-bis. - 1. La conferenza di servizi puo' essere
          convocata  per  progetti  di  particolare  complessita', su
          motivata  e  documentata  richiesta dell'interessato, prima
          della  presentazione  di  una  istanza  o  di  un  progetto
          definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
          per  ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
          consenso.  In  tale  caso  la conferenza si pronuncia entro
          trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi
          sono a carico del richiedente.
              2.  Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
          e  di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi si
          esprime  sul progetto preliminare al fine di indicare quali
          siano  le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
          le  intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
          licenze,  i  nullaosta  e gli assensi, comunque denominati,
          richiesti   dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,  le
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico   o   alla   tutela   della   salute,  si
          pronunciano,  per  quanto  riguarda l'interesse da ciascuna
          tutelato,  sulle  soluzioni  progettuali prescelte. Qualora
          non  emergano, sulla base della documentazione disponibile,
          elementi   comunque   preclusivi  della  realizzazione  del
          progetto,   le  suddette  amministrazioni  indicano,  entro
          quarantacinque   giorni,   le  condizioni  e  gli  elementi
          necessari  per  ottenere,  in  sede  di  presentazione  del
          progetto definitivo, gli atti di consenso.
              3.  Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
          servizi  si  esprime  entro trenta giorni dalla conclusione
          della  fase  preliminare di definizione dei contenuti dello
          studio  d'impatto  ambientale,  secondo  quanto previsto in
          materia  di  VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta  di  cui  al  comma 1, la
          conferenza   di   servizi   si  esprime  comunque  entro  i
          successivi  trenta  giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per  la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
          ambientale.  In tale fase, che costituisce parte integrante
          della  procedura  di  VIA, la suddetta autorita' esamina le
          principali  alternative,  compresa  l'alternativa  zero, e,
          sulla   base  della  documentazione  disponibile,  verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche  con  riferimento  alla  localizzazione  prevista dal
          progetto  e,  qualora  tali elementi non sussistano, indica
          nell'ambito  della  conferenza di servizi le condizioni per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso.
              4.  Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e  le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono essere
          motivatamente  modificate  o  integrate solo in presenza di
          significativi  elementi  emersi  nelle  fasi successive del
          procedimento,   anche  a  seguito  delle  osservazioni  dei
          privati sul progetto definitivo.
              5.  Nel  caso  di cui al comma 2, il responsabile unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di   servizi   sul   progetto  preliminare,  e  convoca  la
          conferenza  tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo giorno
          successivi   alla  trasmissione.  In  caso  di  affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  convoca la conferenza di
          servizi  sulla  base del solo progetto preliminare, secondo
          quanto  previsto  dalla  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive modificazioni.
              "Art.  14-ter.  - 1. La conferenza di servizi assume le
          determinazioni   relative   all'organizzazione  dei  propri
          lavori a maggioranza dei presenti.
              2.   La   convocazione   della   prima  riunione  della
          conferenza  di  servizi deve pervenire alle amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          dieci  giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque   giorni,   le   amministrazioni  convocate  possono
          richiedere,    qualora   impossibilitate   a   partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
              3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai
          sensi   dell'art.   14-bis,   le   amministrazioni  che  vi
          partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare  i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  2  e  seguenti
          dell'art. 14-quater.
              4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
          di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione
          medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
          l'adozione  del  relativo  provvedimento, l'amministrazione
          competente  si esprime in sede di conferenza di servizi, la
          quale  si  conclude nei trenta giorni successivi al termine
          predetto.   Tuttavia,  a  richiesta  della maggioranza  dei
          soggetti   partecipanti  alla  conferenza  di  servizi,  il
          termine  di  trenta  giorni di cui al precedente periodo e'
          prorogato  di  altri trenta giorni nel caso che si appalesi
          la necessita' di approfondimenti istruttori.
              5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai quali sia gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di  cui  al  comma 3 dell'art. 14-quater, nonche' quelle di
          cui  agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano
          alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
          pubblica.
              6.   Ogni   amministrazione  convocata  partecipa  alla
          conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante
          legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo
          vincolante  la  volonta'  dell'amministrazione  su tutte le
          decisioni di competenza della stessa.
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione   il   cui  rappresentante  non  abbia
          espresso  definitivamente  la volonta' dell'amministrazione
          rappresentata  e  non  abbia notificato all'amministrazione
          procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di
          ricezione   della   determinazione   di   conclusione   del
          procedimento,  il  proprio  motivato dissenso, ovvero nello
          stesso   termine  non  abbia  impugnato  la  determinazione
          conclusiva della conferenza di servizi.
              8.  In  sede  di  conferenza  di servizi possono essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
          questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i
          successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del
          provvedimento.
              9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
          conclusiva   favorevole   della   conferenza   di   servizi
          sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  ogni autorizzazione,
          concessione,   nulla   osta  o  atto  di  assenso  comunque
          denominato     di    competenza    delle    amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate  a  partecipare,  alla
          predetta conferenza.
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte  a  VIA  e'  pubblicato,  a cura del proponente,
          unitamente  all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale  e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i    termini    per    eventuali   impugnazioni   in   sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
              "Art.  14-quater.  -  1.  Il  dissenso  di  uno  o piu'
          rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente
          convocate   alla   conferenza   di   servizi,   a  pena  di
          inammissibilita',  deve essere manifestato nella conferenza
          di  servizi,  deve  essere  congruamente motivato, non puo'
          riferirsi   a  questioni  connesse  che  non  costituiscono
          oggetto   della   conferenza  medesima  e  deve  recare  le
          specifiche    indicazioni   delle   modifiche   progettuali
          necessarie ai fini dell'assenso.
              2.   Se  una  o  piu'  amministrazioni  hanno  espresso
          nell'ambito  della  conferenza  il  proprio  dissenso sulla
          proposta   dell'amministrazione  procedente,  quest'ultima,
          entro  i termini perentori indicati dall'art. 14-ter, comma
          3,  assume  comunque  la  determinazione di conclusione del
          procedimento  sulla  base della maggioranza delle posizioni
          espresse   in   sede   di   conferenza   di   servizi.   La
          determinazione e' immediatamente esecutiva.
              3.   Qualora  il  motivato  dissenso  sia  espresso  da
          un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o alla tutela della salute, la decisione
          e' rimessa al Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione
          dissenziente  o  quella  procedente  sia un'amministrazione
          statale,  ovvero  ai competenti organi collegiali esecutivi
          degli  enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio
          dei  Ministri  o gli organi collegiali esecutivi degli enti
          territoriali  deliberano  entro trenta giorni, salvo che il
          Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della
          giunta  regionale  o  il  presidente  della  provincia o il
          sindaco,   valutata   la   complessita'   dell'istruttoria,
          decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
          non superiore a sessanta giorni.
              4.  Quando  il  dissenso e' espresso da una regione, le
          determinazioni  di  competenza  del  Consiglio dei Ministri
          previste  al  comma  3  sono  adottate con l'intervento del
          presidente  della giunta regionale interessata, al quale e'
          inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare
          alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
              5.  Nell'ipotesi  in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5,  comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   introdotta   dall'art.  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  16  della  legge
          24 dicembre 1976, n. 898:
              "Art.  16.  -  Nel  territorio  dei comuni militarmente
          importanti indicati nell'annessa tabella A), la costruzione
          di   strade   di   sviluppo  superiore  ai  500  metri,  le
          edificazioni,  l'uso  di  grotte  e cavita' sotterranee e i
          rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, ad eccezione di
          quelli   catastali,   non   possono   avere   luogo   senza
          autorizzazione del comandante territoriale.
              Nel   territorio   dei   comuni  costieri  militarmente
          importanti indicati nell'annessa tabella B) le edificazioni
          ed  i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle
          opere  marittime  in genere non possono aver luogo senza la
          preventiva autorizzazione del comandante territoriale.
              Nelle  zone  costiere  e  nelle  isole  indicate  nella
          annessa  tabella  C)  l'uso  delle grotte, gallerie e altre
          cavita'  sotterranee,  entro  il  limite di cento metri dal
          demanio  marittimo  o  dal  ciglio  dei terreni elevati sul
          mare,   non   puo'  aver  luogo  senza  autorizzazione  del
          comandante territoriale.
              Per   le   strade,  salvo  quanto  disposto  dal  comma
          successivo, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai
          porti  e  ai  porti  turistici,  l'autorizzazione di cui al
          primo   e  secondo  comma  del  presente  articolo  non  e'
          richiesta  se sono previsti dai piani urbanistici approvati
          nel  loro  complesso  su  conforme  parere  del  comandante
          territoriale  e  se  sono eseguiti in conformita' dei piani
          stessi.
              Per  i progetti delle opere stradali intercomunali deve
          essere  sentita  la predetta autorita' militare, che dovra'
          esprimere  il  proprio  parere  nel  termine  di 90 giorni;
          decorso  tale  termine  la  mancata pronuncia equivale alla
          espressione del parere favorevole.
              Qualora  le  esigenze  della  difesa  lo consentano, il
          Ministro  della  difesa  dichiara, con proprio decreto, non
          soggette  in  tutto  o  in  parte  al  regime  previsto dal
          presente  articolo  nell'ambito  dei territori e delle zone
          costiere,  indicati  nelle  annesse tabelle A), B) e C), le
          aree   che   non   siano   direttamente   o  indirettamente
          interessate ad opere o installazioni di difesa".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  19  del  decreto
          legislativo 8 novembre 1990, n. 374:
              "Art. 19 (Edifici in prossimita' della linea doganale e
          nel    mare   territoriale). - 1.   E'   vietato   eseguire
          costruzioni  ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie
          sia  permanenti,  o  stabilire  manufatti  galleggianti  in
          prossimita'  della  linea doganale e nel mare territoriale,
          nonche'  spostare  o  modificare  le opere esistenti, senza
          l'autorizzazione   del   direttore   della   circoscrizione
          doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio
          di  ogni  eventuale altra autorizzazione, nella quale della
          stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.
              2.  La  violazione  del  divieto  previsto  dal comma 1
          comporta  l'applicazione,  da  parte  del  direttore  della
          circoscrizione  doganale  competente per territorio, di una
          sanzione  amministrativa di importo da un decimo all'intero
          valore del manufatto.
              3.   Il   direttore   della   circoscrizione  doganale,
          accertata  la  sussistenza di un rilevante pericolo per gli
          interessi  erariali,  non diversamente eliminabile a cura e
          spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio
          tecnico  di  finanza  del dipartimento delle dogane e delle
          imposte    indirette,   competente   per   territorio,   la
          demolizione   del   manufatto  in  danno  ed  a  spese  del
          trasgressore.  Avverso  tale  provvedimento  e'  ammesso il
          ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla
          data  di  notificazione  al  trasgressore del provvedimento
          stesso.  Il  ricorso  al  Ministro sospende l'efficacia del
          provvedimento impugnato".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 55 del codice della
          navigazione:
              "Art.  55  (Nuove  opere  in  prossimita'  del  demanio
          marittimo).  -  La esecuzione di nuove opere entro una zona
          di  trenta  metri  dal  demanio  marittimo o dal ciglio dei
          terreni  elevati  sul mare e' sottoposta all'autorizzazione
          del capo del compartimento.
              Per  ragioni  speciali,  in  determinate  localita'  la
          estensione  della zona entro la quale l'esecuzione di nuove
          opere  e'  sottoposta  alla  predetta  autorizzazione  puo'
          essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con
          decreto  del presidente della Repubblica, previo parere del
          Consiglio di Stato.
              L'autorizzazione  si  intende  negata  se entro novanta
          giorni   l'amministrazione   non   ha  accolta  la  domanda
          dell'interessato.
              L'autorizzazione non e' richiesta quando le costruzioni
          sui  terreni  prossimi  al  mare  sono  previste  in  piani
          regolatori  o  di ampliamento gia' approvati dall'autorita'
          marittima.
              Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la
          zona  indicata  dai  primi due comma del presente articolo,
          l'autorita'   marittima  provvede  ai  sensi  dell'articolo
          precedente".
              - Si  riporta  il testo degli articoli 21, 23, 24 e 151
          del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490:
              "Art.  21  (Obblighi  di  conservazione). - 1.  I  beni
          culturali  non  possono  essere demoliti o modificati senza
          l'autorizzazione del Ministero.
              2.   Essi   non  possono  essere  adibiti  ad  usi  non
          compatibili  con  il  loro  carattere  storico od artistico
          oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o
          integrita'.
              3.  Le  collezioni  non  possono, per qualsiasi titolo,
          essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma
          1.
              4.   Gli   archivi  non  possono  essere  smembrati,  a
          qualsiasi  titolo,  e  devono  essere conservati nella loro
          organicita'.  Il  trasferimento  di  complessi  organici di
          documentazione  di archivi di persone giuridiche a soggetti
          diversi   dal   proprietario,  possessore  o  detentore  e'
          subordinato ad autorizzazione del soprintendente.
              5.  Lo  scarto  di  documenti  degli  archivi  di  enti
          pubblici  e  degli  archivi  privati  di notevole interesse
          storico e' subordinato ad autorizzazione del soprintendente
          archivistico".
              "Art.  23  (Approvazione dei progetti di opere). - 1. I
          proprietari,  possessori  o  detentori, a qualsiasi titolo,
          dei  beni  culturali  indicati all'art. 2, comma 1, lettere
          a),   b)   e   c)   hanno   l'obbligo  di  sottoporre  alla
          soprintendenza  i  progetti delle opere di qualunque genere
          che  intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva
          approvazione.
              2.   Il   provvedimento   di  approvazione  sostituisce
          l'autorizzazione prevista all'art. 21".
              "Art.  24 (Interventi di edilizia). - 1. L'approvazione
          prevista  dall'art. 23 relativa ad interventi in materia di
          edilizia  pubblica e privata e' rilasciata entro il termine
          di  novanta  giorni  dalla  presentazione  della richiesta,
          restando  comunque  impregiudicato  quanto  disposto  dagli
          articoli 25 e 26.
              2.  Qualora  la  soprintendenza  chieda  chiarimenti  o
          elementi  integrativi  di  giudizio, il termine indicato al
          comma    1   e'   sospeso   fino   al   ricevimento   della
          documentazione.
              3.  Ove  la  soprintendenza  proceda ad accertamenti di
          natura   tecnica,   dandone   preventiva  comunicazione  al
          richiedente,  il  termine  e' sospeso fino all'acquisizione
          delle  risultanze  degli  accertamenti d'ufficio e comunque
          non  oltre  trenta  giorni.  Decorso  tale  termine, previa
          diffida  a  provvedere  nei  successivi  trenta  giorni, le
          richieste di approvazione si intendono accolte".
              "Art.  151 (Alterazione dello stato dei luoghi). - 1. I
          proprietari,  possessori  o detentori a qualsiasi titolo di
          beni  ambientali  inclusi  negli elenchi pubblicati a norma
          dell'art.  140  o  dell'art. 144 o nelle categorie elencate
          all'art.   146  non  possono  distruggerli  ne'  introdurvi
          modificazioni,   che   rechino   pregiudizio  a  quel  loro
          esteriore aspetto che e' oggetto di protezione.
              2.  I  proprietari,  possessori o detentori a qualsiasi
          titolo  dei  beni  indicati  al comma 1, hanno l'obbligo di
          sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque
          genere  che  intendano  eseguire,  al  fine di ottenerne la
          preventiva autorizzazione.
              3.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  o negata entro il
          termine perentorio di sessanta giorni.
              4.  Le  regioni  danno  immediata  comunicazione  delle
          autorizzazioni  rilasciate  alla competente soprintendenza,
          trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il
          Ministero  puo'  in  ogni caso annullare, con provvedimento
          motivato,   l'autorizzazione  regionale  entro  i  sessanta
          giorni    successivi    alla   ricezione   della   relativa
          comunicazione.
              5.  Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3,
          nei   successivi   trenta  giorni  e'  data  facolta'  agli
          interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che
          si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data
          di  ricevimento  della  richiesta.  L'istanza, corredata da
          triplice  copia  del progetto di realizzazione dei lavori e
          da  tutta  la  relativa  documentazione, e' presentata alla
          competente  soprintendenza  e ne e' data comunicazione alla
          Regione".
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 25 del decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 490:
              "Art. 25 (Conferenza di servizi). - 1. Nei procedimenti
          relativi  ad  opere  pubbliche  incidenti su beni culturali
          assoggettati  alle  disposizioni  di  questo Titolo, ove si
          ricorra alla conferenza di servizi, l'approvazione prevista
          dall'art. 23 e' rilasciata in quella sede dal Ministero con
          dichiarazione   motivata,   acquisita   al   verbale  della
          conferenza,   contenente   le   eventuali  prescrizioni  al
          progetto.
              2.  Qualora  il  Ministero  esprima  motivato  dissenso
          l'amministrazione  procedente  puo' richiedere, purche' non
          vi   sia   stata  una  precedente  valutazione  di  impatto
          ambientale  negativa,  la determinazione di conclusione del
          procedimento  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
              3.  L'amministrazione  che  provvede all'esecuzione dei
          lavori   informa   il   Ministero   dell'adempimento  delle
          condizioni dell'approvazione".
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 16 aprile
          1973, n. 171:
              "Art.  6.  -  1.  La Commissione per la salvaguardia di
          Venezia  esprime  parere vincolante su tutti gli interventi
          di  trasformazione  e  di  modifica  del  territorio per la
          realizzazione  di  opere  sia  private  sia  pubbliche,  da
          eseguirsi   nella  vigente  conterminazione  lagunare,  nel
          territorio  dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina
          e  nelle  isole  di  Pellestrina,  Lido e Sant'Erasmo. Sono
          esclusi  dalla  competenza della Commissione gli interventi
          edilizi  di  cui all'art. 31, primo comma, lettere b) e c),
          della  legge  5 agosto  1978,  n.  457,  che non comportino
          modifiche  esterne  dell'immobile,  e le opere interne alle
          costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei
          prospetti   e   non   rechino   pregiudizio   alla  statica
          dell'immobile,  nonche'  le  opere  di  arredo  urbano e le
          concessioni  di  plateatico,  ferme  restando le competenze
          della  Commissione sui relativi piani, programmi e progetti
          complessivi.  Il  parere della Commissione sostituisce ogni
          altro  parere,  visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o
          assenso,  comunque  denominati,  che  siano  obbligatori ai
          sensi   delle  vigenti  disposizioni  normative  statali  e
          regionali,   ivi   compresi  il  parere  delle  commissioni
          edilizie  dei  comuni  di  volta in volta interessati ed il
          parere della commissione provinciale per i beni ambientali.
              2.  Solo  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, le
          richieste   di  concessione  edilizia  sono  trasmesse  dal
          sindaco  alla  Commissione  per  la salvaguardia di Venezia
          corredate  dalle  istruttorie  degli uffici comunali, entro
          trenta giorni dal ricevimento.
              3.  La  Commissione  per  la  salvaguardia  di  Venezia
          esprime  il proprio parere sugli interventi di cui al comma
          1    entro    novanta    giorni   dal   ricevimento   della
          documentazione.  Il  termine  puo'  essere  prorogato,  per
          chiarimenti  ed  integrazioni,  una  sola  volta  e  per un
          periodo  non  superiore  a trenta giorni. Qualora il parere
          non  venga  espresso entro tale termine, si intende reso in
          senso favorevole.
              4.   Qualora   il   parere  della  Commissione  per  la
          salvaguardia  di Venezia sia espresso con il voto contrario
          del  presidente  del  Magistrato  alle  acque,  per  motivi
          attinenti    all'equilibrio    idraulico    lagunare,   del
          sovrintendente  per  i beni ambientali ed architettonici di
          Venezia,    per    motivi   attinenti   alla   salvaguardia
          dell'ambiente    paesistico,   storico,   archeologico   ed
          artistico,  o  del  comandante  provinciale  dei vigili del
          fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle
          costruzioni  e  degli  impianti,  le  determinazioni  della
          Commissione  sono  sospese  ed  il  presidente della giunta
          regionale,  entro  venti giorni dal voto della Commissione,
          rimette   gli  atti  al  parere  del  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  del Ministro per i beni culturali e ambientali e
          del  Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere
          le  relative  determinazioni,  con  provvedimento motivato,
          entro  novanta  giorni  dal  ricevimento degli atti, avendo
          preventivamente  acquisito i pareri del Consiglio superiore
          dei  lavori  pubblici  e del Consiglio nazionale per i beni
          culturali ed ambientali.
              5.  Per il funzionamento degli uffici della Commissione
          per  la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si avvale
          di proprio personale.
              5-bis.  La  Commissione  per la salvaguardia di Venezia
          esprime   parere  sui  progetti  delle  opere  dello  Stato
          nell'ambito territoriale di propria competenza".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  della  legge
          6 dicembre 1991, n. 394:
              "Art.  13 (Nulla osta). - 1. Il rilascio di concessioni
          o  autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere
          all'interno  del  parco  e'  sottoposto al preventivo nulla
          osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformita'
          tra   le   disposizioni  del  piano  e  del  regolamento  e
          l'intervento   ed  e'  reso  entro  sessanta  giorni  dalla
          richiesta.  Decorso  inutilmente tale termine il nulla osta
          si intende rilasciato.
              Il  diniego,  che  e'  immediatamente  impugnabile,  e'
          affisso  contemporaneamente all'albo del comune interessato
          e  all'albo  dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di
          sette giorni. L'Ente parco da' notizia per estratto, con le
          medesime  modalita',  dei nulla osta rilasciati e di quelli
          determinatisi per decorrenza del termine.
              2.  Avverso  il  rilascio  del  nulla  osta  e' ammesso
          ricorso  giurisdizionale  anche da parte delle associazioni
          di  protezione  ambientale individuate ai sensi della legge
          8 luglio 1986, n. 349.
              3.  L'esame  delle  richieste di nulla osta puo' essere
          affidato  con  deliberazione  del Consiglio direttivo ad un
          apposito  comitato  la  cui composizione e la cui attivita'
          sono disciplinate dal regolamento del parco.
              4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla
          richiesta,  con  comunicazione scritta al richiedente, puo'
          rinviare,  per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i
          termini di espressione del nulla osta".