Art. 1 (L)
                            O g g e t t o
  1.  Il  presente  testo  unico disciplina l'espropriazione, anche a
favore  di  privati,  dei  beni  immobili  o  di  diritti relativi ad
immobili  per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'.
(L)    2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilita' anche la
realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte
della  collettivita'  di  beni o di terreni, o di un loro insieme, di
cui  non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)
  3.   I  principi  desumibili  dalle  disposizioni  legislative  del
presente  testo  unico  costituiscono  norme  fondamentali di riforma
economico-sociale.  (L)    4.  Le  norme del presente testo unico non
possono   essere   derogate,   modificate   o  abrogate  se  non  per
dichiarazione   espressa,   con   specifico   riferimento  a  singole
disposizioni. (L)
 
          Avvertenza:     Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.