Art. 2 (L)
          Principio di legalita' dell'azione amministrativa
  1.  L'espropriazione  dei  beni  immobili  o di diritti relativi ad
immobili  di  cui  all'articolo 1  puo' essere disposta nei soli casi
previsti  dalle  leggi  e dai regolamenti. (L)   2. I procedimenti di
cui  al presente testo unico si ispirano ai principi di economicita',
di  efficacia,  di  efficienza,  di  pubblicita' e di semplificazione
dell'azione amministrativa. (L)