Art. 3 (L)
                             Definizioni
  1.  Ai  fini del presente testo unico:     a) per "espropriato", si
intende  il  soggetto,  pubblico  o  privato,  titolare  del  diritto
espropriato;       b) per   "autorita'   espropriante",   si  intende
l'autorita'  amministrativa  titolare del potere di espropriare e che
cura  il  relativo procedimento, ovvero il concessionario di un'opera
pubblica,  al  quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una
norma;      c) per  "beneficiario dell'espropriazione", si intende il
soggetto,  pubblico  o privato, in cui favore e' emesso il decreto di
esproprio;      d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il
soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione. (L)