Art. 4 (L)
     Beni non espropriabili o espropriabili in casi particolari
  1.  I  beni  appartenenti  al  demanio  pubblico non possono essere
espropriati   fino   a   quando   non   ne   viene   pronunciata   la
sdemanializzazione.  (L)    2.  I  beni  appartenenti  al  patrimonio
indisponibile  dello Stato e degli altri enti pubblici possono essere
espropriati per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore
a  quello soddisfatto con la precedente destinazione. (L)   3. I beni
descritti  dagli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 27 maggio 1929,
n.  810, possono essere espropriati se vi e' il previo accordo con la
Santa  Sede.  (L)    4.  Gli  edifici  aperti al culto possono essere
espropriati   per   gravi   ragioni  previo  accordo:      a) con  la
competente  autorita'  ecclesiastica,  se  aperti al culto cattolico;
    b) con  l'Unione  delle  Chiese  cristiane,  se  aperti  al culto
pubblico  avventista;     c) con il presidente delle Assemblee di Dio
in  Italia,  se  aperti  al  culto  pubblico  delle  chiese  ad  esse
associate;      d) con l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane, se
destinati   all'esercizio  pubblico  del  culto  ebraico:      e) con
l'Unione  cristiana  evangelica battista d'Italia, se aperti al culto
pubblico  delle  chiese  che  ne facciano parte;     f) con il Decano
della   Chiesa   evangelica   luterana   in  Italia  e  con  l'organo
responsabile  della  comunita'  interessata, se aperti al culto della
medesima  Chiesa;     g) col rappresentante di ogni altra confessione
religiosa,  nei  casi  previsti dalla legge. (L)   5. Si applicano le
regole   sull'espropriazione   dettate   dal  diritto  internazionale
generalmente  riconosciuto  e da trattati internazionali cui l'Italia
aderisce. (L)
 
          Note all'art. 4:
              - Si  trascrive  il testo degli articoli 1, 14, 15 e 16
          della   legge   27 maggio  1929,  n.  810  (Esecuzione  del
          Trattato,   dei   quattro   allegati   e   del  Concordato,
          sottoscritti  in  Roma  tra  la  Santa Sede e l'Italia l'11
          febbraio  1929):      "Art. 1. - Piena ed intera esecuzione
          e'  data  al  Trattato,  ai  quattro allegati annessi, e al
          Concordato,  sottoscritti  in  Roma,  fra  la  Santa Sede e
          l'Italia,  l'11  febbraio  1929.      Art.  14.  - L'Italia
          riconosce  alla  Santa Sede la piena proprieta' del palazzo
          pontificio  di  Castel  Gandolfo  con  tutte  le dotazioni,
          attinenze  e  dipendenze  (Allegato  II,  4),  quali ora si
          trovano gia' in possesso della Santa Sede medesima, nonche'
          si  obbliga  a  cederle,  parimenti  in  piena  proprieta',
          effettuandone  la  consegna  entro sei mesi dall'entrata in
          vigore  del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel
          Gandolfo  con  tutte  le  dotazioni  attinenze e dipendenze
          (Allegato II,  5).      Per  integrare  la proprieta' degli
          immobili   siti   nel  lato  nord  del  Colle  Gianicolense
          appartenenti  alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e
          ad  altri  Istituti  ecclesiastici  e  prospicienti verso i
          palazzi  vaticani,  lo  Stato  si impegna a trasferire alla
          Santa  Sede  od  agli enti che saranno da Essa indicati gli
          immobili  di proprieta' dello Stato o di terzi esistenti in
          detta   zona.   Gli   immobili   appartenenti   alla  detta
          Congregazione  e  ad  altri Istituti e quelli da trasferire
          sono  indicati  nell'allegata  pianta  (Allegato  II,  12).
              L'Italia,  infine, trasferisce alla Santa Sede in piena
          e  libera  proprieta'  gli  edifici  ex-conventuali in Roma
          annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese
          di  Sant'Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con
          tutti  gli annessi e dipendenze (Allegato III, 3, 4 e 5), e
          da   consegnarsi   liberi   da  occupatori  entro  un  anno
          dall'entrata  in vigore del presente Trattato.     Art. 15.
          - Gli immobili indicati nell'art. 13 e negli alinea primo e
          secondo  dell'art.  14,  nonche'  i  palazzi della Dataria,
          della  Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna,
          il  palazzo  del  Sant'Offizio  ed  adiacenze,  quello  dei
          Convertendi  (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in
          piazza  Scossacavalli,  il  palazzo del Vicariato (Allegato
          II,  6,  7,  8,  10 e 11), e gli altri edifici nei quali la
          Santa  Sede  in  avvenire  credera' di sistemare altri suoi
          Dicasteri, benche' facenti parte del territorio dello Stato
          italiano, godranno delle immunita' riconosciute dal diritto
          internazionale  alle sedi degli agenti diplomatici di Stati
          esteri.      Le  stesse  immunita'  si  applicano  pure nei
          riguardi  delle  altre chiese, anche fuori di Roma, durante
          il tempo in cui vengano nelle medesime, senza essere aperte
          al  pubblico,  celebrate funzioni coll'intervento del Sommo
          Pontefice.      Art.  16.  -  Gli immobili indicati nei tre
          articoli  precedenti,  nonche'  quelli  adibiti  a sedi dei
          seguenti   Istituti   pontifici,   Universita'  Gregoriana,
          Istituto Biblico. Orientale, Archeologico, Seminario Russo,
          Collegio  Lombardo,  i  due palazzi di Sant'Apollinare e la
          Casa  degli  esercizi  per il Clero di San Giovanni e Paolo
          (Allegato  III  1,  1-bis,  2,  6,  7,  8), non saranno mai
          assoggettati  a  vincoli  o  ad espropriazioni per causa di
          pubblica  utilita', se non previo accordo con la Santa Sede
          e  saranno  esenti da tributi sia ordinari che straordinari
          tanto  verso  lo  Stato  quanto verso qualsiasi altro ente.
              E'  in  facolta'  della  Santa  Sede  di dare a tutti i
          suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre
          articoli  precedenti, l'assetto che creda, senza bisogno di
          autorizzazioni   o   consensi   da   parte   di   autorita'
          governative,  provinciali  e  comunali  italiane,  le quali
          possono  all'uopo  fare  sicuro  assegnamento  sulle nobili
          tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica".