Art. 5 (L)
Ambito  di  applicazione nei confronti delle Regioni e delle Province
                   autonome di Trento e di Bolzano
  1.   Le   Regioni   a  statuto  ordinario  esercitano  la  potesta'
legislativa  concorrente,  in  ordine alle espropriazioni strumentali
alle  materie  di  propria  competenza,  nel  rispetto  dei  principi
fondamentali della legislazione statale nonche' dei principi generali
dell'ordinamento  giuridico  desumibili  dalle disposizioni contenute
nel testo unico. (L)   2. Le Regioni a statuto speciale della Sicilia
e  del  Trentino-Alto Adige, nonche' le Province autonome di Trento e
di  Bolzano  esercitano  la propria potesta' legislativa esclusiva in
materia  di  espropriazione  per pubblica utilita' nel rispetto delle
norme  fondamentali  di  riforma  economico-sociale  e  dei  principi
generali dell'ordinamento giuridico desumibili dalle disposizioni del
testo  unico.  (L)   3. Le Regioni a statuto speciale della Sardegna,
del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta esercitano la propria
potesta'  legislativa  concorrente  in  materia di espropriazione per
pubblica  utilita'  nel  rispetto delle norme fondamentali di riforma
economico-sociale, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
dei  principi  fondamentali  della  legislazione  statale, desumibili
dalle  disposizioni  del  testo  unico.  (L)   4. Le disposizioni del
testo unico operano direttamente nei riguardi delle Regioni a statuto
ordinario ed a statuto speciale fino a quando esse non si adeguano ai
principi  e  alle  norme fondamentali di riforma economico-sociale di
cui  al testo unico, nel rispetto dei termini previsti dai rispettivi
statuti   e   dalle   relative   norme   di  attuazione.  La  Regione
Trentino-Alto  Adige  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano  la  propria  legislazione  ai  sensi  degli  articoli 4 e 8
dellostatuto   speciale  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   31 agosto  1972,  n.  67,  e  dell'art.  2  del  decreto
legislativo  16 marzo  1992,  n.  266.  (L)    5.  Nell'ambito  delle
funzioni  amministrative  trasferite  o  delegate  dallo  Stato  alle
Regioni  e  alle  Province  autonome  di Trento e di Bolzano ai sensi
delle leggi vigenti rientrano anche quelle concernenti i procedimenti
di  espropriazione  per  pubblica  utilita'  e  quelli concernenti la
materiale acquisizione delle aree. (L)