Art. 6 (L-R)
                  Regole generali sulla competenza
  1. L'autorita' competente alla realizzazione di un'opera pubblica o
di  pubblica  utilita'  e' anche competente all'emanazione degli atti
del  procedimento  espropriativo che si renda necessario. (L)   2. Le
amministrazioni  statali,  le  Regioni,  le  Province, i Comuni e gli
altri  enti  pubblici  individuano  ed  organizzano  l'ufficio per le
espropriazioni,  ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio
gia'  esistente.  (L)    3. Le Regioni a statuto speciale o a statuto
ordinario e le Province autonome di Trento e di Bolzano emanano tutti
gli  atti  dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli
interessi  da  esse  gestiti,  anche  nel  caso di delega di funzioni
statali. (L)   4. Gli enti locali possono istituire un ufficio comune
per  le  espropriazioni  e  possono  costituirsi  in  consorzio  o in
un'altra forma associativa prevista dalla legge. (L)   5. All'ufficio
per le espropriazioni e' preposto un dirigente o, in sua mancanza, il
dipendente  con  la  qualifica  piu'  elevata.  (R)    6. Per ciascun
procedimento,  e'  designato  un  responsabile che dirige, coordina e
cura   tutte  le  operazioni  e  gli  atti  del  procedimento,  anche
avvalendosi   dell'ausilio   di   tecnici.   (R)    7.  Il  dirigente
dell'ufficio   per   le   espropriazioni   emana  ogni  provvedimento
conclusivo   del   procedimento,   anche   se   non  predisposto  dal
responsabile  del  procedimento.  (L)    8.  Se l'opera pubblica o di
pubblica    utilita'    va    realizzata    da   un   concessionario,
l'amministrazione  concedente puo' delegargli, in tutto o in parte, i
propri  poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della
delega  nella  concessione,  i  cui estremi vanno specificati in ogni
atto del procedimento espropriativo. (L)