VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, ad interim per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con gli altri Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il presente decreto stabilisce e regola la classificazione del personale dipendente dallo Stato agli effetti del trattamento economico, delle norme di carriera e delle modalita' di assunzione in rapporto all'indole delle funzioni inerenti ai singoli servizi. La detta classificazione e' indipendente dall'ordine delle precedenze stabilite fra le varie cariche e dignita' a Corte e nelle funzioni pubbliche e non innova alle attribuzioni affidate, secondo i rispettivi ordinamenti, ai personali dei diversi rami di servizio, la cui opera, in qualsiasi sfera di competenza, utilmente concorre al pieno ed efficace conseguimento degli scopi propri dell'attivita' statale.