VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtu' dei poteri conferiti al governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Visto l'art. 47 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Ritenuta la necessita' di riordinare i servizi del Ministero della giustizia e degli affari di culto e di modificare le disposizioni vigenti per il Ministero suddetto e per la Direzione generale del fondo per il culto che riflettono il personale, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel Regio decreto su indicato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 I servizi del Ministero della giustizia e degli affari di culto sono disimpegnati da un ufficio del personale e da tre direzioni generali denominate: a) della giustizia; b) dei culti; c) delle carceri e dei riformatori. Vi sono inoltre un ufficio legislativo, un ufficio di traduzioni e un ufficio di economato e cassa.