VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dei poteri conferiti al governo del Re  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto l'art. 47 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; 
 
  Ritenuta la necessita' di riordinare i servizi del Ministero  della
giustizia e degli affari di culto e  di  modificare  le  disposizioni
vigenti per il Ministero suddetto e per  la  Direzione  generale  del
fondo per il culto che  riflettono  il  personale,  per  l'attuazione
delle disposizioni contenute nel Regio decreto su indicato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per le finanze,  di
concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  I servizi del Ministero della giustizia e  degli  affari  di  culto
sono disimpegnati da un ufficio del  personale  e  da  tre  direzioni
generali denominate: 
 
    a) della giustizia; 
 
    b) dei culti; 
 
    c) delle carceri e dei riformatori. 
 
  Vi sono inoltre un ufficio legislativo, un ufficio di traduzioni  e
un ufficio di economato e cassa.