Art. 2 
 
 
  L'ufficio legislativo e l'ufficio del personale sono  alla  diretta
dipendenza del Ministro. 
 
  L'ufficio del personale e'  costituito  da  due  divisioni  con  le
seguenti attribuzioni: 
 
    1°  Personale  del  Ministero  e  della  magistratura   (archivio
generale); 
 
    2° Personale  di  cancelleria,  ufficiali  giudiziari  e  uscieri
giudiziari. 
 
  L'ufficio  economato  e  cassa  e'  alla  dipendenza  diretta   del
Ministro.