Art. 2 L'ufficio legislativo e l'ufficio del personale sono alla diretta dipendenza del Ministro. L'ufficio del personale e' costituito da due divisioni con le seguenti attribuzioni: 1° Personale del Ministero e della magistratura (archivio generale); 2° Personale di cancelleria, ufficiali giudiziari e uscieri giudiziari. L'ufficio economato e cassa e' alla dipendenza diretta del Ministro.