Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) combustibili  per  uso  industriale:  combustibili  utilizzati
negli   impianti   disciplinati  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  maggio  1988, n. 203, nonche' quelli utilizzati nelle
attivita' di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 1991, ovvero negli impianti indicati nel punto 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989;
    b) combustibili  per  usi  civili:  combustibili utilizzati negli
impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale;
    c) luogo   di   produzione  di  uno  o  piu'  combustibili:  area
delimitata in cui sono localizzati uno o piu' impianti destinati alla
produzione di detti combustibili;
    d) potenza   termica   nominale   dell'impianto  di  combustione:
prodotto  del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato
e   della  portata  di  combustibile  bruciato  al  singolo  focolare
dell'impianto  di combustione, cosi' come dichiarata dal costruttore,
espressa  in Watt termici o suoi multipli. Per focolare si intende la
parte di un impianto termico nella quale brucia il combustibile. Ogni
focolare   costituisce   un'unita'   termica.   Ai  soli  fini  della
definizione  dei  valori  limite  di  emissione e dell'applicabilita'
dell'art.  2,  comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25
luglio  1991,  la potenza termica nominale da considerare e' la somma
delle  potenze  termiche nominali dei singoli focolari, salvo diverse
valutazioni      dell'autorita'      competente      al      rilascio
dell'autorizzazione.
  2.  Sono  in ogni caso compresi fra gli impianti di cui al comma 1,
lettera b), quelli aventi le seguenti destinazioni d'uso:
    a) riscaldamento o climatizzazione di ambienti;
    b) riscaldamento di acqua calda per utenze civili;
    c) cucine,  lavaggio  stoviglie,  sterilizzazione  e disinfezione
mediche;
    d) lavaggio biancheria e simili;
    e) forni da pane;
    f) mense  ed  altri  pubblici  esercizi destinati ad attivita' di
ristorazione.