Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) combustibili per uso industriale: combustibili utilizzati negli impianti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonche' quelli utilizzati nelle attivita' di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, ovvero negli impianti indicati nel punto 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989; b) combustibili per usi civili: combustibili utilizzati negli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale; c) luogo di produzione di uno o piu' combustibili: area delimitata in cui sono localizzati uno o piu' impianti destinati alla produzione di detti combustibili; d) potenza termica nominale dell'impianto di combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata di combustibile bruciato al singolo focolare dell'impianto di combustione, cosi' come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli. Per focolare si intende la parte di un impianto termico nella quale brucia il combustibile. Ogni focolare costituisce un'unita' termica. Ai soli fini della definizione dei valori limite di emissione e dell'applicabilita' dell'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, la potenza termica nominale da considerare e' la somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari, salvo diverse valutazioni dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione. 2. Sono in ogni caso compresi fra gli impianti di cui al comma 1, lettera b), quelli aventi le seguenti destinazioni d'uso: a) riscaldamento o climatizzazione di ambienti; b) riscaldamento di acqua calda per utenze civili; c) cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione mediche; d) lavaggio biancheria e simili; e) forni da pane; f) mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attivita' di ristorazione.