Art. 3.
Interessi
1. Sulle somme depositate e annotate sui libretti di risparmio
postale matura un interesse, i cui tassi sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi
dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284.
2. Gli interessi decorrono dal giorno in cui e' effettuato il
versamento delle somme e sono dovuti fino al giorno del prelevamento,
parziale o totale, del credito liquido risultante.
3. Gli interessi sono calcolati con il criterio dell'anno civile e
sono capitalizzati al 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi sono
conteggiati con il metodo scalare sul credito liquido risultante.
4. L'ammontare degli interessi maturati viene annotato, dopo la
loro capitalizzazione, sui libretti di risparmio postale alla
presentazione del libretto stesso. Gli interessi sono altresi'
liquidati in occasione dell'estinzione del libretto.
5. Se il credito annotato e' pari o inferiore a duecentocinquanta
euro, il libretto cessa di essere fruttifero trascorsi cinque anni
dall'ultima operazione annotata. L'annotazione dei soli interessi non
interrompe il decorso del termine. Il libretto torna ad essere
fruttifero, a decorrere dall'annotazione di una nuova operazione.
6. Le variazioni dei tassi di interesse sono stabilite con le
medesime modalita' di cui al comma 1 del presente articolo e
producono effetto dalla data indicata nello stesso decreto di
variazione.