Art. 4.
Pubblicita'
1. Poste Italiane S.p.a. espone nei propri locali aperti al
pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando al contratto
di cui all'art. 2, comma 1 e/o al foglio informativo analitico, di
cui all'art. 12, comma 3, la descrizione delle condizioni che
regolano l'emissione e la gestione dei libretti di risparmio postale.
2. La Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a Poste
Italiane S.p.a. le informazioni da pubblicizzare in conformita' a
quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo.
3. Le comunicazioni di carattere generale rivolte ai depositanti
sono effettuate dalla Cassa depositi e prestiti mediante avvisi
pubblicati su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno
economico.