Art. 4.

                             Pubblicita'

  1.  Poste  Italiane  S.p.a.  espone  nei  propri  locali  aperti al
pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando al contratto
di  cui  all'art.  2, comma 1 e/o al foglio informativo analitico, di
cui  all'art.  12,  comma  3,  la  descrizione  delle  condizioni che
regolano l'emissione e la gestione dei libretti di risparmio postale.
  2.  La  Cassa  depositi e prestiti fornisce tempestivamente a Poste
Italiane  S.p.a.  le  informazioni  da pubblicizzare in conformita' a
quanto stabilito nel comma 1 del presente articolo.
  3.  Le  comunicazioni  di carattere generale rivolte ai depositanti
sono  effettuate  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti mediante avvisi
pubblicati   su   quotidiani  a  diffusione  nazionale,  di  cui  uno
economico.