Art. 6.
Diritto di informazione
1. Il depositante e i suoi aventi causa hanno diritto di ottenere,
a richiesta e gratuitamente, annualmente ovvero in sede di
estinzione, la comunicazione periodica informativa sui tassi di
interesse applicati, sulla decorrenza delle valute, sugli interessi
liquidati e sulle relative ritenute di legge operate.
2. I medesimi soggetti hanno diritto di ottenere, altresi', a
richiesta e a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non
oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione
inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.