Art. 7.
Ammortamento e rinnovazione
1. Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento di libretti
di risparmio postale si applicano le disposizioni della legge
30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti
previsti dalla legge a carico dell'Istituto emittente sono svolti da
Poste Italiane S.p.a., dietro pagamento di una commissione.
2. Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il libretto di
risparmio postale sul quale non vi sia piu' spazio per ulteriori
annotazioni, o che si sia comunque deteriorato, e' sostituito senza
spese da Poste Italiane S.p.a., a richiesta del depositante.