Art. 7.

                     Ammortamento e rinnovazione

  1.  Nel  caso di sottrazione, distruzione o smarrimento di libretti
di  risparmio  postale  si  applicano  le  disposizioni  della  legge
30 luglio  1951,  n.  948,  tenuto  conto  che  tutti gli adempimenti
previsti  dalla legge a carico dell'Istituto emittente sono svolti da
Poste Italiane S.p.a., dietro pagamento di una commissione.
  2.  Fuori  dei  casi  previsti dal comma precedente, il libretto di
risparmio  postale  sul  quale  non  vi sia piu' spazio per ulteriori
annotazioni,  o  che si sia comunque deteriorato, e' sostituito senza
spese da Poste Italiane S.p.a., a richiesta del depositante.